COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 8/11/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARE NON DISPUTATE GARA DEL 04/11/2006 OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL – F.B.C. CALANGIANUS 190

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 8/11/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARE NON DISPUTATE GARA DEL 04/11/2006 OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL - F.B.C. CALANGIANUS 190 Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società CALANGIANUS entro il tempo regolamentare; - considerato che la predetta Società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; - visti gli artt. 12 CGS e 53 NOIF PQM Delibera: Di comminare alla Società CALANGIANUS la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E. 1.000.00 quale prima rinuncia.
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