COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 07/07/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. F.C. LAVELLO E DEL PRESIDENTE ROBBE MAURO ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – (nota n. 2282.9/WP/ct/segr. del 18.05.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 07/07/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. F.C. LAVELLO E DEL PRESIDENTE ROBBE MAURO ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 - (nota n. 2282.9/WP/ct/segr. del 18.05.2006). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti, letto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale disposto in data 18 maggio 2006 nei confronti della Società Pol. F.C. Lavello e del sig. Robbe Mauro Antonio, Presidente della Pol. F.C. Lavello, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, commi 11 e 12 delle N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S. Preso atto che nessuno dei deferiti è comparso all’udienza di discussione. Rilevato che, in effetti, la Pol. F.C. Lavello si è resa inadempiente alla decisione della Commissione Accordi Economici pubblicata su C.U. n. 106 del 13 marzo 2006 con la quale la Società è stata condannata al pagamento della somma di Euro 2.500,00 in favore del calciatore Alfonso BOVINO. Preso atto che la decisione della Commissione Accordi Economici, non impugnata, è passata in giudicato. Accertata l’attuale inadempienza della Pol. F.C. Lavello in difetto di qualsivoglia comunicazione attestante l’avvenuto adempimento. Considerato, tra l’altro, che la Società Pol. F.C. Lavello risulta recidiva, stante la inadempienza per morosità nei confronti di un calciatore, già sanzionata da questa Commissione con C.U. n. 155 del 27.04.2006. Valutato che, a norma di quanto previsto dagli artt. 7, comma 6 bis e 13, comma 1 del C.G.S., ove la prevista penalizzazione venisse disposta per la stagione sportiva (2005/2006) si rileverebbe inefficace in quanto non penalizzante, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della Pol. F.C. Lavello la sanzione di un ulteriore punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2006/2007, e nei confronti del Presidente della Pol. F.C. Lavello Mauro Antonio Robbe la sanzione della inibizione per ulteriori tre mesi in continuazione con la precedente sanzione irrogata. Dispone, altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2006, dovesse risultare la morosità della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al Campionato LND della stagione 2006/2007.
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