COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 07/07/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARZANO CARMINE PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. SCAFATESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1536/280pf/SP/en del 19.05.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 07/07/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARZANO CARMINE PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. SCAFATESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1536/280pf/SP/en del 19.05.2006). La Commissione Disciplinare, l etto il deferimento, visti gli atti, sentiti nella riunione del 7 luglio 2006, il deferito sig. Carmine Marzano ed il rappresentante della Procura Federale, avv. Lorenzo Giua, il quale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione della squalifica di tre mesi in danno del calciatore e dell’ammenda di euro 400,00 in danno della società deferita, non comparsa. OSSERVA La Procura Federale ha deferito il calciatore Carmine Marzano e la Società Scafatese per rispondere, il primo, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere posto in essere comportamenti antiregolamentari in relazione a dichiarazioni rese ad organi di stampa, con cui evidenziava presunti tentativi di illecito sportivo posti in essere da non meglio individuati dirigenti del Solfora, al tempo in cui militava in detta società; la seconda per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, c. 4, C.G.S., per le violazione ascritte al calciatore, tesserato con la società all’epoca dei fatti oggi in contestazione (rilascio della dichiarazioni). Il deferimento è fondato e va accolto. Malgrado il calciatore abbia contestato l’addebito, ritenendo che le dichiarazioni da lui rese, che hanno formato oggetto di pubblicazione, non abbiano rappresentato fedelmente il proprio pensiero, non è dubitabile, proprio per il modo circostanziato che le caratterizza e la puntualità nei riferimenti in esse contenuti, e la mancanza di una qualunque forma di rettifica delle stesse, che la volontà del deferito fosse quella di imputare dei comportamenti antiregolamentari in capo ai dirigenti del Solfora, comportamenti che non hanno trovato conferma all’esito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini. Ne discende che il calciatore Marzano va sanzionato, ed a tal fine risulta congrua l’irrogazione della squalifica sino al 5 settembre 2006. Per ciò che attiene la società Scafatese, responsabile ai sensi dell’art. 2, n. 4, del C.G.S., per le violazione ascritte al suo tesserato, risulta congrua l’irrogazione dell’ammenda di euro 400,00, così come richiesto dalla Procura Federale. P.Q.M. Accoglie il deferimento, ed irroga al calciatore Carmine Marzano la sanzione della squalifica sino al 5 settembre 2006 ed alla Società A.S.D. Scafatese Calcio l’ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00).
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