COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 7 del 14/07/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANNA NUNZIANTE (Vice Presidente e all’epoca dei fatti coPresidente A.S.D. Calcio Pomigliano già denominata G.S. Pomigliano Calcio), ERRICHIELLO LUIGI E SASSONE SALVATORE (dirigenti e all’epoca dei fatti coPresidenti A.S.D. Calcio Pomigliano già denominata G.S. Pomigliano Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO POMIGLIANO ALL’EPOCA DEI FATTI G.S. POMIGLIANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1548/115pf/SP/en del 23.05.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 7 del 14/07/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANNA NUNZIANTE (Vice Presidente e all’epoca dei fatti coPresidente A.S.D. Calcio Pomigliano già denominata G.S. Pomigliano Calcio), ERRICHIELLO LUIGI E SASSONE SALVATORE (dirigenti e all’epoca dei fatti coPresidenti A.S.D. Calcio Pomigliano già denominata G.S. Pomigliano Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO POMIGLIANO ALL’EPOCA DEI FATTI G.S. POMIGLIANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1548/115pf/SP/en del 23.05.2006). La Commissione Disciplinare, l etto il deferimento disposto nei confronti dei tesserati Nunziante Manna, Luigi Errichiello, e Salvatore Sassone e della A.S.D. Somigliano Calcio; esaminati gli atti; sentito il rappresentante della Procura Federale. In persona dell’avv. Alessandro Avagliano che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione di un punto di penalizzazione e l’ammenda di _ 500,00 per la A.S.D. Pomigliano Calcio e l’inibizione per mesi sei per i dirigenti Nunziante Manna, luigi Errichiello, Salvatore Sassone; rilevato che nessuno dei deferiti è comparso all’odierna riunione e che la A.S.D. Pomigliano Calcio si è limitata a nominare un proprio legale senza poi depositare memorie difensive, né partecipare al presente giudizio; ritenuto che, in effetti, i deferiti risultano aver presentato denuncia querela nei confronti dei sigg. Francesco e Alessandro Gentile e che il relativo procedimento è stato archiviato dal GIP del Tribunale di Nola; visto che il reato ipotizzato è procedibile ad iniziativa di parte ma non d’ufficio e che pertanto va ravvisata nel comportamento dei deferiti una violazione della clausola compromissoria ex art. 27. comma 2 dello Statuto Federale; considerato che i deferiti sono già stati condannati da questa Commissione (C.U. n. 208 del 14.07.2005) per violazione della clausola compromissoria avendo attivato un’azione civile dinanzi al Tribunale di Nola contro il calciatore Alessandro Gentile per la medesima vicenda ; valutato che la nuova violazione della clausola compromissoria di cui al presente deferimento deve intendersi come continuazione della violazione già oggetto della precedente decisione di questa Commissione sopra menzionata (C.U. n. 208 del 14.07.2008); ritenuto che i fatti come sopra descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga l’ammenda di _ 1000,00 (mille/00) a carico della Società Pomigliano Calcio e l’inibizione per mesi uno ai tesserati Nunziante Manna, Luigi Errichiello e Salvatore Sassone.
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