• Stagione sportiva: 2006/2007
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 7 del 14/07/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANNA
NUNZIANTE (Vice Presidente e all’epoca dei fatti coPresidente A.S.D. Calcio
Pomigliano già denominata G.S. Pomigliano Calcio), ERRICHIELLO LUIGI E
SASSONE SALVATORE (dirigenti e all’epoca dei fatti coPresidenti A.S.D. Calcio
Pomigliano già denominata G.S. Pomigliano Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 27
COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO
POMIGLIANO ALL’EPOCA DEI FATTI G.S. POMIGLIANO CALCIO PER
VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1548/115pf/SP/en del
23.05.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 7 del 14/07/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANNA
NUNZIANTE (Vice Presidente e all’epoca dei fatti coPresidente A.S.D. Calcio
Pomigliano già denominata G.S. Pomigliano Calcio), ERRICHIELLO LUIGI E
SASSONE SALVATORE (dirigenti e all’epoca dei fatti coPresidenti A.S.D. Calcio
Pomigliano già denominata G.S. Pomigliano Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 27
COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO
POMIGLIANO ALL’EPOCA DEI FATTI G.S. POMIGLIANO CALCIO PER
VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1548/115pf/SP/en del
23.05.2006).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il deferimento disposto nei confronti dei tesserati Nunziante Manna, Luigi
Errichiello, e Salvatore Sassone e della A.S.D. Somigliano Calcio;
esaminati gli atti;
sentito il rappresentante della Procura Federale. In persona dell’avv. Alessandro
Avagliano che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo
l’irrogazione di un punto di penalizzazione e l’ammenda di _ 500,00 per la A.S.D.
Pomigliano Calcio e l’inibizione per mesi sei per i dirigenti Nunziante Manna, luigi
Errichiello, Salvatore Sassone;
rilevato che nessuno dei deferiti è comparso all’odierna riunione e che la A.S.D.
Pomigliano Calcio si è limitata a nominare un proprio legale senza poi depositare
memorie difensive, né partecipare al presente giudizio;
ritenuto che, in effetti, i deferiti risultano aver presentato denuncia querela nei confronti
dei sigg. Francesco e Alessandro Gentile e che il relativo procedimento è stato
archiviato dal GIP del Tribunale di Nola;
visto che il reato ipotizzato è procedibile ad iniziativa di parte ma non d’ufficio e che
pertanto va ravvisata nel comportamento dei deferiti una violazione della clausola
compromissoria ex art. 27. comma 2 dello Statuto Federale;
considerato che i deferiti sono già stati condannati da questa Commissione (C.U. n. 208
del 14.07.2005) per violazione della clausola compromissoria avendo attivato un’azione
civile dinanzi al Tribunale di Nola contro il calciatore Alessandro Gentile per la
medesima vicenda ;
valutato che la nuova violazione della clausola compromissoria di cui al presente
deferimento deve intendersi come continuazione della violazione già oggetto della
precedente decisione di questa Commissione sopra menzionata (C.U. n. 208 del
14.07.2008);
ritenuto che i fatti come sopra descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art.
27, comma 2, dello Statuto Federale,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga l’ammenda di _ 1000,00 (mille/00) a carico della
Società Pomigliano Calcio e l’inibizione per mesi uno ai tesserati Nunziante Manna,
Luigi Errichiello e Salvatore Sassone.
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Comunicato Ufficiale N° 7 del 14/07/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANNA
NUNZIANTE (Vice Presidente e all’epoca dei fatti coPresidente A.S.D. Calcio
Pomigliano già denominata G.S. Pomigliano Calcio), ERRICHIELLO LUIGI E
SASSONE SALVATORE (dirigenti e all’epoca dei fatti coPresidenti A.S.D. Calcio
Pomigliano già denominata G.S. Pomigliano Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 27
COMMA 2 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO
POMIGLIANO ALL’EPOCA DEI FATTI G.S. POMIGLIANO CALCIO PER
VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1548/115pf/SP/en del
23.05.2006)."