COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 20/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BURANELLO RAFFAELE (consigliere A.S.D. Cossatese) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. COSSATESE PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 (nota n. 1707/443pf/SP/en del 7.06.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 20/10/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BURANELLO
RAFFAELE (consigliere A.S.D. Cossatese) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL
C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. COSSATESE PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4
E 3 COMMA 2 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 (nota n.
1707/443pf/SP/en del 7.06.2006).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti,
visto il deferimento, sentiti, nella riunione odierna il sig. Raffaele Buranello in proprio e
quale Presidente della A.S.D. Cossatese ed il rappresentante della procura Federale avv.
Alessandro Avagliano che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con
le seguenti sanzioni: mesi uno e giorni venti di inibizione per il sig. Raffaele Buranello e
l’ammenda di _ 1.500,00 per la Società A.S.D. Cossatese,
osserva
il sig. Buranello, all’epoca dei fatti consigliere della A.S.D. Cossatese è stato deferito
dinanzi a questa Commissione Disciplinare dalla Procura Federale per aver pubblicato, in
un organo di stampa, un articolo contenente affermazioni che mettevano in dubbio la
correttezza ed imparzialità del comportamento di dirigenti federali. Veniva altresì deferita
la Società Cossatese per responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 del C.G.S..
il deferimento è fondato e va accolto.
E difatti le affermazioni riportate nei suindicati articoli risultano lesive della reputazione di
dirigenti federali, con ciò realizzandosi l’ipotesi prevista dall’art. 3 comma 1 del C.G.S.; le
sanzioni richieste della Procura Federale risultano congrue rispetto all’addebito. A ciò si
aggiunge che a nulla rilevano le dichiarazioni rese dinanzi a questa Commissione dal
deferito, con le quali lo stesso si è limitato a confermare di aver redatto l’articolo sulla
base di dichiarazioni che ritiene vere e fondate e anche questo fatto è assolutamente
irrilevante ai fini della ravvisabilità della violazione della norma in esame,
P.Q.M.
Accoglie il deferimento, e per l’effetto irroga al sig. Raffaele Buranello la sanzione della
inibizione per un mese e venti giorni ed alla A.S.D. Cossatese l’ammenda di _ 1.500,00
(millecinquecento/00).
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