LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.22/Cit del 13/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “ C O P P A I T A L I A S E R I E C ” DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.22/Cit del 13/09/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“ C O P P A I T A L I A S E R I E C ”
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA
S.R.L.-.
Su deferimento della Lega Professionisti Serie C è stato contestato alla
società F.C. lgea Virtus Barcellona S.r.l. la violazione di cui all’art.12 comma 5
a) C.G.S. in relazione al punto 11 del Com. Uff. n. 221 del 3/4/2006, per aver
utilizzato, nella gara contro il Vigor Lamezia del 23/8/2006, il calciatore Mauro
Cristian, non avente titolo a parteciparvi non avendo la Lega Professionisti
Serie C concesso il visto di esecutività alla relativa pratica di tesseramento
presentata dalla società.
La società incolpata ha fatto pervenire brevissima memoria nella quale
afferma di essere incorsa in un “ingiustificabile equivoco interno” e si rimette
alla clemenza della Commissione.
Dagli atti della gara in oggetto risulta effettivamente che il calciatore
Mauro Cristian è sceso in campo pur non avendo il titolo per parteciparvi, in
quanto privo del necessario visto di esecutività del suo tesseramento; la
circostanza, del resto, risulta pacificamente ammessa alla stessa società.
Ciò considerato, ritenuta credibile la circostanza che la società
incolpata sia incorsa in una mera svista, va applicata la sanzione minima
prevista dall’art.13 comma 1 lett.f) del C.G.S., oltre a quella della perdita della
gara ai sensi dell’art.12, comma 5 a) C.G.S.-.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere alla società F.C. Igea Virtus Barcellona S.r.l. la sanzione di punti
2 di penalizzazione in classifica da scontarsi in Coppa Italia, oltre alla
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore
della società Vigor Lamezia.-.
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