LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/Cit del 18/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “ C O P P A I T A L I A S E R I E C ” DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/Cit del 18/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “ C O P P A I T A L I A S E R I E C ” DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L.-. La Presidenza della Lega Professionisti Serie C deferiva innanzi a questa Commissione la società AS Viterbese Calcio S.r.l. per la violazione di cui all’art. 12 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per aver utilizzato, nella gara di Coppa Italia di Serie C Poggibonsi-Viterbese del 20/9/2006, il calciatore Gianmaria Minelli non avendo la società provveduto ad inviare alla Lega Professionisti di Serie C la pratica di tesseramento ex art. 39/3 N.O.I.F.-. Nell’odierna udienza il rappresentante della Viterbese non contestava il fatto così come individuato dalla Presidenza della Lega ma ne limitava l’entità affermando che il calciatore in oggetto era stato utilizzato per soli pochi minuti al termine della gara e che, pur trattandosi di una gara ufficiale, costituiva, essendo all’inizio della stagione agonistica, una partita con un forte carattere “sperimentale” e “di allenamento”. Il rappresentante della Viterbese affermava, inoltre, che il ritardo nella comunicazione alla Lega della pratica di tesseramento era dovuto a mera distrazione e non aveva alcun carattere doloso. Deve, comunque, questa Commissione, in applicazione del combinato disposto dell’art. 12 del C.G.S. e dell’art. 39 comma 3 del N.O.I.F., applicare la sanzione prevista della perdita della gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere alla società A.S. Viterbese Calcio S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara, Coppa Italia Serie C Poggibonsi-Viterbese del 20/9/2006, con il punteggio di 0-3 a favore della società Poggibonsi.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it