LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.58/C del 25/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIOVANNI BATTISTA BEGNINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MONZA, E DELLA SOCIETÀ A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.-

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.58/C del 25/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIOVANNI BATTISTA BEGNINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MONZA, E DELLA SOCIETÀ A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.- Con provvedimento del 13 settembre 2006, il Commissario Straordinario pro-tempore deferiva innanzi a questa Commissione il presidente della società Monza Brianza 1912, Benigni Giovanni Battista, per la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. e artt.43 commi 1,2,3 e 44 comma 1 delle N.O.I.F. in relazione all’omessa tutela medico-sportiva del calciatore Attilio Amendola e la società Monza-Brianza 1912 per la violazione dell’art.2, comma 4, a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti ascritti al proprio presidente. In modo particolare veniva contestato al presidente Benigni di non aver fatto sottoporre a visita medico-sportiva di idoneità all’attività agonistica il calciatore Attilio Amendola trasferito alla società Renate Calcio. Nella sua memoria del 16 ottobre 2006, la società deferita affermava che nella campagna acquisti estiva del 2005 l’A.C.Monza aveva ceduto il giocatore Amendola al Renate e che la relativa lista di trasferimento portasse la data del 1 agosto 2005, scriminando, così, il Monza da ogni responsabilità per il mancato accertamento sanitario che avrebbe dovuto essere effettuato dalla società Renate. Né ulteriori profili di responsabilità possono essere attribuiti al Monza dalla mancata comunicazione alla Lega dell’avvenuto trasferimento, essendo tale obbligo espressamente assegnato alla società cessionaria. La ricostruzione dei fatti operata dalla società deferita appare a questa Commissione corretta e non esistono, quindi, motivi per adottare sanzioni nei confronti del presidente Benigni e della sua società. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere dalle incolpazioni formulate il presidente Giovanni Battista Benigni e la società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.a., rimettendo gli atti all’Ufficio Indagini per quanto di sua competenza relativamente al comportamento tenuto nell’occasione dai dirigenti della società Renate.
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