LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.75/C del 10/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE NASSIM MENDIL E DELLA SOCIETA’ A.C. ANCONA S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.75/C del 10/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DEL CALCIATORE NASSIM MENDIL E DELLA SOCIETA’ A.C.
ANCONA S.P.A.-.
Con deferimento del 1/8/06 la Procura Federale contesta a Mendil
Nassim, calciatore tesserato per la società Ancona Calcio S.p.a., la violazione
dell’art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 11,
comma 2, del Regolamento per le procedure Arbitrali e del Regolamento per
l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori per avere omesso di ottemperare
al dispositivo del lodo arbitrale del 20/3/2006, con il quale era stato
condannato a pagare al suo agente, sig. Galli, la somma di 63.000 euro, oltre
accessori e spese di giustizia.
Inoltre alla società Ancona Calcio S.p.a. si contesta la violazione
dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva.
A dire della Procura sarebbe infatti inutilmente decorso il termine di 30
gg. per il pagamento. Chiede quindi la Procura, per il Mendil, l’irrogazione
della sanzione di tre giornate di squalifica e per la società la sanzione di
250,00 euro a titolo di ammenda.
Resiste il calciatore, asserendo di essere venuto a conoscenza
dell’intervenuto lodo “solo in occasione della comunicazione del deferimento
oggetto del presente procedimento disciplinare, non avendo avuto alcuna
notifica, nè alcuna comunicazione del presunto ricorso incardinato presso la
Camera arbitrale della Commissione Agenti di Calciatori, né alcuna
comunicazione di altri atti ad esso riconducibili”.
Chiede quindi il proscioglimento dell’incolpato; in via di subordine il rinvio della
questione ad altra udienza, in attesa di potere ottenere copia del lodo e di tutti
gli atti presupposti al fine di poterne accertare la legittimità (atti peraltro già
acquisiti a seguito di precedente provvedimento di questa Commissione); in
via di ulteriore subordine chiede incaricarsi l’Ufficio Indagini degli accertamenti
necessari ad appurare la legittimità della decisione.
La Ancona Calcio S.p.a., per parte sua, chiede il proscioglimento,
asserendo di essere venuta a conoscenza dell’omissione di pagamento da
parte del Mendil solo in data 16/6/2006, allorquando la Lega le aveva inviato
la comunicazione ufficiale con cui chiedeva di trattenere il 20% del compenso
contrattuale mensile dovuto al calciatore.
Afferma poi di essersi immediatamente attivata a tale riguardo.
La Commissione ritiene di dover precisare preliminarmente che la
questione afferente la richiesta di rinvio è ormai superata, in quanto la
documentazione è stata già acquisita agli atti.
Circa il merito, si osservi che, a differenza di quanto asserito dal
giocatore, la procedura arbitrale e soprattutto quella di comunicazione del
lodo, (che è poi l’unica che nella specie ci interessa ai fini del decorso del
termine normativamente previsto per il pagamento), risulta regolarmente
rispettata. Si precisa, peraltro, che esula dalla competenza di questa
Commissione il controllo delle comunicazioni delle procedure arbitrali
precedenti quella del lodo. Infatti, con ben due raccomandate ricevute dal
Mendil il 24/3/2006 ed il successivo 27, la Commissione Agenti Calciatori
trasmetteva il lodo sia presso il domicilio del calciatore, che presso la società
di calcio Ancona.
Conseguentemente non vi è chi non veda che le eccezioni del Mendil di non
essere a conoscenza del lodo sono assolutamente destituite di fondamento.
Del resto anche a voler concedere che la residenza del calciatore era mutata
da Via Guanella a Via De Rosa, (come sostenuto dalla difesa), comunque
vale la notifica fatta presso il domicilio lavorativo, ossia presso l’Ancona.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il calciatore è comunque venuto a
conoscenza dell’esistenza del lodo a seguito della comunicazione di inizio
della presente procedura, data dalla quale è ormai decorso il termine previsto
per il pagamento.
Ciò detto, poiché è palese che nella specie è ormai vanamente decorso il
termine previsto normativamente per il pagamento di quanto sancito dal
Collegio Arbitrale, nella specie sussiste la responsabilità del calciatore, che,
conseguentemente, deve essere sanzionato.
Quanto alla responsabilità oggettiva dell’Ancona Calcio essa è da
escludere, atteso che in atti non vi è prova che la stessa abbia saputo del lodo
prima della data del 16/6/2006. Peraltro vi è prova, (e comunque non è
contestato dalla Procura), che la società ha provveduto a bloccare il 20%
dello stipendio del calciatore, versandolo all’agente, ottemperando così alla
sua obbligazione.
Infine osserva questo Giudice l’inutilità di interessare l’Ufficio Indagini,
alla luce della chiara documentazione in atti, concernente la procedura
arbitrale.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere la società Ancona Calcio S.p.a. e di infliggere al calciatore
Nassim Mendil l’ammenda di 500,00 euro.
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