LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.106/C del 07/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO GALEOTTI, PRESIDENTE PER LA SOCIETA’ G.S. JOLLY MONTEMURLO A.S.D., E SOCIETÀ G.S. JOLLY MONTEMURLO A.S.D. E SOCIETÀ A.C. PRATO S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.106/C del 07/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO GALEOTTI, PRESIDENTE PER LA SOCIETA’ G.S. JOLLY MONTEMURLO A.S.D., E SOCIETÀ G.S. JOLLY MONTEMURLO A.S.D. E SOCIETÀ A.C. PRATO S.P.A.-. Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig Marco Galeotti, presidente della società dilettantistica G.S. Jolly Montemurlo A.S.D. per la violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., per essersi avvalso dell’opera dell’allenatore Simone Settesoldi privo di tesseramento nonchè la società da lui rappresentata, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2, comma 4 C.G.S., per le violazioni allo stesso ascritte; inoltre la società A.C. Prato S.p.a., appartenente alla Lega di Serie C, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 C.G.S. per le violazioni ascrivibili all’allenatore Simone Settesoldi (la cui posizione è stralciata dal presente procedimento in quanto deferito per competenza ad altro giudice) e precisamente per aver lo stesso prestato la propria opera professionale nella stagione sportiva 2005-2006, prima a favore della G.S. Jolly Montemurlo A.S.D. e poi a favore, con regolare tesseramento, dell’A.C. Prato S.p.a.-. Il Presidente, sia in proprio e sia in rappresentanza della società G.S. Jolly Montemurlo A.S.D., ha fatto pervenire memoria con la quale, dopo aver descritto l’attività giovanile e dilettantistica svolta dalla società da lui presieduta, spiega che l’ “Allenatore di Base” Settesoldi era tesserato per la Montemurlo nella stagione sportiva 2004-2005 e si era ben ambientato nella compagine sociale riscuotendo notevole apprezzamento e sopratutto rispetto, stima e familiarità da parte dei dirigenti e dei calciatori. Alla fine della stagione sportiva, benché richiesto di nuovo tesseramento, aveva cortesemente declinato l’offerta sia pure a malincuore affermando che era in trattativa con società di maggiore livello sportivo. Dovendo tuttavia la società curare la breve fase di preparazione precampionato e non avendo potuto dotarsi di altro allenatore di pari rango, egli aveva pregato il Settesoldi di unirsi ai dirigenti ed al gruppo di giovani calciatori e di recarsi nella località prescelta dichiarandosi disposto ad ospitarlo con la signora. Il Settesoldi per pura amicizia e poiché non era tesserato ancora per nessun altra società aveva accolto di buon grado l’invito, anche perché molto legato ai ragazzi che aveva aiutato a crescere e che doveva lasciare. Conclude pertanto il Galeotti chiedendo il proscioglimento cosciente di non aver commesso alcuna scorrettezza. All’odierno dibattimento sono presenti il sig. Marco Galeotti, l’avv. Stefano Belli e il rappresentante della Procura Federale, avv. Bagattini, il quale ha chiesto il proscioglimento di tutti gli incolpati per insussistenza delle violazioni loro attribuite. La Commissione rileva che quanto esposto dal rappresentante della società nella sua memoria ha fedele riscontro negli atti. Effettivamente l’allenatore Settesoldi, per pochi giorni alla fine agosto, per pura amicizia nei confronti della dirigenza della società Jolly Montemurlo e per affezione ai giovani calciatori il cui sviluppo fisico e sportivo aveva nell’anno precedente curato, si è prestato gratuitamente e quale ospite del presidente della società a seguire la preparazione dei ragazzi dispensando consigli e dando qualche direttiva in proposito ai due preparatori perché al momento la società non era stata ancora in grado di tesserare altro allenatore. Solo successivamente il Settesoldi si è tesserato come allenatore per la stagione sportiva corrente a favore dell’A.C. Prato S.p.a.-. Se tali sono le risultanze e non vi è motivo di dubbio in proposito, deve innanzitutto escludersi ogni responsabilità di qualsivoglia genere a carico dell’A.C. Prato S.p.a. la quale ha tesserato e ingaggiato il Settesoldi soltanto dopo la sopra riferita prestazione a favore della Jolly Montemurlo. In secondo luogo deve ritenersi che la condotta del Galeotti non appare scorretta e comunque violatrice di alcuna norma. L’utilizzo della prestazione del Settesoldi oltre ad essere stata gratuita, per pochissimi giorni, ed a titolo di amicizia e passione per il calcio giovanile, non costituisce ipotesi disciplinarmente rilevante e perché le norme che si dicono violate tutelano ben altri interessi sportivi e non si identificano nella difesa di interessi egoistici di categoria. Conseguentemente viene a cadere anche l’ipotesi di responsabilità della società dal Galeotti rappresentata. Per questo motivi la Commissione anche in accoglimento delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale d e l i b e r a di prosciogliere Marco Galeotti, presidente per la societa’ G.S. Jolly Montemurlo, e società G.S. Jolly Montemurlo A.S.D. e A.C. Prato S.p.a. dagli addebiti loro contestati.
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