LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.106/C del 07/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA 5/6/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L.-. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA 9/6/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L.-. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA 20/10/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.106/C del 07/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA 5/6/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L.-. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA 9/6/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L.-. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. IN DATA 20/10/2006 A CARICO DI IGNAZIO LONGOMBARDO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L., E SOCIETA’ F.C. VITTORIA S.R.L.-. Il Procuratore Federale, con tre distinti provvedimenti, ha deferito il sig. Ignazio Longombardo, quale amministratore della società F.C. Vittoria S.r.l. nonché la stessa società a titolo di responsabilità diretta, per rispondere: a) della violazione dell’art. 7, comma 3 bis C.G.S. , per aver omesso di trasmettere i prospetti PA e PD, insieme al bilancio al 31 marzo 2006 della società, come previsto dal C.U. n. 180/A del 31/3/2006 par. I) lett B) punto 1; b) della violazione dell’art.7, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 85 e 90. delle N.O.I.F. per non aver fatto pervenire alla CO.VI.SO.C. entro il 18 maggio 2006 il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento determinata sulla base del bilancio di competenza al 31/3/2006; c) della stessa violazione di cui sopra, per non aver fatto pervenire i prospetti contenenti i parametri PA e PD ed il rapporto RI calcolato sulle risultanze di bilancio d’esercizio al 30/6/2005. All’odierno dibattimento la società non si è fatta rappresentare e la Commissione, preliminarmente, constatata la regolarità delle notifiche della convocazione, su conforme richiesta del rappresentante della Procura Federale, avv. Bagattini, dispone la riunione dei tre procedimenti. L’avv. Bagattini dopo discussione conchiude chiedendo che sia affermata la responsabilità del Longombardo e della società, comminando al primo un anno di inibizione, più l’ammonizione, ed alla seconda 600,00 euro di ammenda. La Commissione osserva: Risulta dagli atti, anzi dallo stesso atto di deferimento che la società F.C. Vittoria S.r.l. non veniva ammessa al Campionato di serie D, 2006-2007, che avrebbe dovuto disputare a causa dell’avvenuta retrocessione al termine dell’anno sportivo 2005-2006 dal Campionato di Serie C/2. Veniva autorizzata a partecipare al Campionato dilettanti di 2° categoria del Comitato Regionale Sicilia con provvedimento del Commissario straordinario 19/9/2006. L’omissione contestata al capo a) concerne disposizioni del C.U n.130/A del 31/3/2006 con riferimento alle iscrizioni ai Campionati professionistici per la stagione 2006-2007, talchè la società retrocedenda nel campionato dilettanti e poi effettivamente retrocessa, non era tenuta all’adempimento. Le omissioni di cui alla lettera b) e c) concernono invece obblighi disattesi dalla società, relativi ai controlli periodici sistematici della situazione economica delle società professionistiche, con riferimento agli artt. 85 e 90 delle N.O.I.F. e pertanto una volta accertate danno luogo a penalizzazione, indipendentemente dal fatto che la società sia, successivamente alle date degli adempimenti omessi, retrocessa nel Campionato dilettanti. Pertanto in parziale accoglimento della richiesta del rappresentante della Procura, dovendosi tener conto della attuale posizione della società, la Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui in parte dispositiva, da irrogarsi alla società ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 ed al suo legale rappresentante ai sensi dell’art. comma 7 C.G.S.-. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a riuniti i tre procedimenti, di sanzionare la società F.C. Vittoria S.r.l. con l’ammenda di 250,00 euro ed Ignazio Longombardo con un anno di inibizione.
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