LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.17/C del 13/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE GIOVANNI CIPOLLA (U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.4/C DEL 24/8/2006 GARA AMICHEVOLE FIORENTINA-GROSSETO DELL’11 AGOSTO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.17/C del 13/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE GIOVANNI CIPOLLA (U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.4/C DEL 24/8/2006 GARA AMICHEVOLE FIORENTINA-GROSSETO DELL’11 AGOSTO 2006). L’arbitro della gara amichevole Fiorentina-Grosseto disputata a Firenze l’11 agosto 2006 riferisce nel proprio rapporto di aver espulso il calciatore Giovani Cipolla (U.S. Grosseto F.C.) perché “a seguito di una mia decisione tecnica, mi si avvicinava dicendo ma che fischi, dovevi fischiare prima e con le due mani mi toccava all’altezza del petto dando lieve pressione; il gesto non mi ha fatto perdere l’equilibrio e non mi ha creato alcun dolore”. Per ottenere la riduzione della squalifica per due gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo per l’infrazione disciplinare commessa, ha proposto reclamo il calciatore sostenendo che si è limitato ad appoggiare le mani sul petto del direttore di gara con trascurabile intensità soltanto per evitare un contatto visto che i due si muovevano in direzioni tra loro opposte, senza intenzione di colpire o di tenere un comportamento irriguardoso o ingiurioso nei confronti dell’arbitro. All’odierno dibattimento sono intervenuti il calciatore e il segretario della società riportandosi ai motivi del reclamo ed alle conclusioni nello stesso rassegnate. Osserva la Commissione che il complessivo comportamento tenuto dal tesserato in conseguenza della decisione tecnica presa dal direttore di gara integra gli estremi di una condotta irriguardosa nei suoi confronti. Nel supplemento chiesto ed acquisito in questa sede l’arbitro ha confermato il proprio rapporto precisando che il calciatore Giovanni Cipolla ha apertamente protestato verso una sua decisione tecnica ed ha escluso che egli abbia poi appoggiato le mani sul petto involontariamente per evitare uno scontro tra i due, come del resto è evincibile dalla circostanza che i fatti descritti nel rapporto – protesta ed appoggio delle mani – sono susseguiti l’uno all’altro. La tesi difensiva esposta dal calciatore è perciò smentita dagli atti ufficiali ed il reclamo non può essere accolto poiché la sanzione inflitta è in linea con la norma di cui all’art.14 comma 2 bis del C.G.S. proporzionata all’infrazione dalla stesso commessa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Giovanni Cipolla (U.S. Grosseto F.C. S.r.l.). La tassa va addebitata.
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