LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.24/C del 20/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUCA D’ANGELO (C.U. N.10/C DEL 5/9/2006 GARA LANCIANO-SAN MARINO DEL 3 SETTEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.24/C del 20/09/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUCA D’ANGELO
(C.U. N.10/C DEL 5/9/2006 GARA LANCIANO-SAN MARINO DEL 3
SETTEMBRE 2006).
Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice
Sportivo ha irrogato al calciatore Luca D’Angelo la squalifica per tre giornate
di gara imputandogli di avere, nel corso della gara Lanciano/San Marino
disputatasi il giorno 3/9/2006, commesso ”atto di violenza vena un avversario
con il pallone non a distanza di giuoco”, la società San Marino Calcio chiede
ridursi la sanzione inflitta, assumendo emergere dello stesso rapporto
dell’arbitro che il comportamento ascritto al proprio tesserato (avere
sgambettato da tergo un avversario) rivesta a suo giudizio gli estremi di “un
intervento sì falloso ma non violento o vistoso”.
A conforto del sopra espresso convincimento e della conseguente
richiesta, la reclamante adduce che l’episodio, del quale rende una dettagliata
ricostruzione a cui si fa espresso richiamo, non ha prodotto conseguenza di
sorta al calciatore che ha subito l’intervento del D’Angelo, tanto da consentirgli
di riprendere immediatamente il gioco.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene
non possa condividersi la riduttiva connotazione attribuita dalla reclamante al
gesto compiuto dall’incolpato, così che la decisione impugnata risulta non
viziata né per quanto attiene al titolo della contestazione, né sotto il profilo di
una corretta graduazione della sanzione, alla luce di quanto in via edittale
previsto dal C.G.S. per i fatti del genere.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respinge il reclamo della San Marino Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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