LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.30/C del 27/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE LUIGI CONSONNI (U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.15/C DELL’11/9/2006 GARA AMICHEVOLE CECINA-GROSSETO DEL 26 AGOSTO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.30/C del 27/09/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE LUIGI CONSONNI (U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.15/C DELL’11/9/2006 GARA AMICHEVOLE CECINA-GROSSETO DEL 26 AGOSTO 2006). Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che con suo Comunicato Ufficiale n.15/C dell’ 11 settembre 2006 ha inflitto al calciatore Luigi Consonni la squalifica di due giornate effettive di gara a seguito dell’espulsione con riferimento all’incontro amichevole Cecina – Grosseto del 26/8/2006 “per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco” il calciatore stesso ha prodotto reclamo. Nelle proprie memorie si evidenzia infatti che, pur non negando di aver colpito l’avversario, il fatto sarebbe stato involontario e determinato solo dall’intenzione di colpire il pallone. Le conseguenze del proprio intervento falloso sarebbero tra l’altro state nulle. Ritenendo pertanto la sanzione eccessiva, il Consonni chiede la riduzione ad una sola giornata e di essere sentito nella riunione di riferimento. In data odierna peraltro nemmeno risulta presente. Questa Commissione ha ritenuto opportuno richiedere al direttore di gara un supplemento di rapporto al fine chiarire completamente la dinamica del fallo. Dagli atti ufficiali di gara, ivi compreso il citato supplemento, risulta non equivoco che il Consonni è intervenuto da tergo nei confronti del suo avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone posto che quest’ultimo se ne era già spossessato. Così configurata, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare del tutto equa ed appropriata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Luigi Consonni (U.S. Grosseto F.C. S.r.l.). La tassa va addebitata.
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