LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE PAOLO TRAMEZZANI (PRO PATRIA GALLARATESE GB S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006 GARA PIZZIGHETTONE-PRO PATRIA DEL 17 SETTEMBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE PAOLO TRAMEZZANI (PRO PATRIA GALLARATESE GB S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006 GARA PIZZIGHETTONE-PRO PATRIA DEL 17 SETTEMBRE 2006). Con ricorso del 22/9/2006 il calciatore Paolo Tramezzani, tesserato della Pro-Patria, impugna la decisione del Giudice Sportivo, a fronte della quale è stato squalificato per quattro gare effettive “per condotta irriguardosa nei confronti di un assistente arbitrale, al termine della gara, accompagnata da una spinta sul petto del medesimo”. Deduce che il suo comportamento sarebbe stato ingenerato dal timore che i tifosi avversari che, al momento dal rientro negli spogliatoi lo stavano insultando e provocando, potessero assumere atteggiamenti minacciosi nei confronti della di lui figlia, di dieci anni, che era scesa a salutare il padre al termine della gara e che si trovava nelle immediate vicinanze dei tifosi avversari. Il reclamo è parzialmente fondato e merita solo parziale accoglimento; in effetti sia dal referto dell’assistente arbitrale che da quello del collaboratore dell’Ufficio Indagini, costituenti prova certa, risulta incontestabilmente che il Tramezzani ha avuto una reazione “tanto inattesa quanto violenta”, che si è sostanziata in urla ad altissima voce ed in un “faccia a faccia” con l’assistente arbitrale, cui il giocatore ha anche appoggiato una mano sul petto. Orbene non vi è chi non veda che tale comportamento, posto tra l’altro in essere dal capitano della squadra, ossia da un soggetto che per esperienza e maturità professionale dovrebbe avere un atteggiamento pacato e sportivo, ha un chiaro contenuto antisportivo, avendo il giocatore travalicato addirittura il limite minimo del rispetto comunque dovuto non solo all’arbitro ed ai suoi collaboratori, ma anche ad un quisque de populo. Peraltro, la circostanza della provocazione da parte dei tifosi avversari, riferita sia dall’assistente arbitrale che dal collaboratore dell’Ufficio Indagini e quella della presenza della figlia minore del Tramezzani e quindi dell’intuibile e giustificato timore per la di lei incolumità in quel momento di concitazione, costituiscono circostanze parzialmente esimenti, che inducono questo Giudice a comprimere la sanzione irrogata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo del calciatore Paolo Tramezzani (Pro Patria S.r.l.) riducendo la squalifica a due gare effettive. La tassa non va addebitata
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