LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE PIETRO MARINIELLO (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006 GARA PERUGIA-MARTINA DEL 17 SETTEMBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE PIETRO MARINIELLO (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006 GARA PERUGIA-MARTINA DEL 17 SETTEMBRE 2006). La società A.C. Martina S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Pietro Mariniello la squalifica per quattro gare effettive “per ripetuti atti di violenza verso un avversario che era finito a terra a seguito di un contrasto di gioco”. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente affittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato, assumendo che nella specie tratterebbesi non di atto violento, che comunque non avrebbe causato danno alcuno all’avversario. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene che nella specie la circostanza di non aver causato danno fisico all’avversario è irrilevante, atteso che la violenza dell’atto risulta dalla dinamica stessa del fatto, per come descritto dall’arbitro che ha espressamente affermato: “il sig. Mariniello Pietro n.5 (Martina) perché a gioco fermo si avvicinava ad un calciatore avversario rimasto a terra per un normale scontro di gioco e lo rialzava tirandogli i capelli ed una volta in piedi lo colpiva con una manata al volto. Il calciatore colpito non riportava conseguenze fisiche riprendendo immediatamente il giuoco senza nemmeno l’intervento dei sanitari”. Orbene non vi è chi non veda che il rialzare un avversario da terra tirandogli i capelli ed il colpirlo con una manata al volto costituisca un comportamento inequivocabilmente violento ed antisportivo ancor più grave sol che si consideri che la condotta posta in essere dall’incolpato non si è svolta in un contrasto di gioco. Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art.14 comma 1 C.G.S., che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come violento, reputando la Commissione commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per quattro gare effettive. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Martina S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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