LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO SANZIONE DI DISPUTARE DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE ED OBBLIGO RISARCIMENTO DANNI (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006 GARA JUVE STABIATARANTO DEL 24 SETTEMBRE 2006) CON PROCEDURA D’URGENZA.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO SANZIONE DI
DISPUTARE DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE ED OBBLIGO
RISARCIMENTO DANNI (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006 GARA JUVE STABIATARANTO
DEL 24 SETTEMBRE 2006) CON PROCEDURA D’URGENZA.
Per i fatti commessi dai sostenitori del Taranto prima e durante la gara
Juve Stabia-Taranto del 24/9/2006 il Giudice Sportivo, con la delibera in
oggetto, ha inflitto alla società pugliese “la sanzione consistente nell’obbligo di
disputare due gare effettive a porte chiuse”.
Per ottenere l’annullamento di tale decisione, da sostituire con
l’applicazione di una sanzione pecuniaria o in ipotesi per conseguire una
riduzione, ha proposto reclamo la società sostenendo che il Giudice Sportivo
avrebbe: a. erroneamente quantificato in circa 300 unità i sostenitori che, privi
di biglietto, hanno tentato e vi sono poi riusciti ad entrare abusivamente nel
settore destinato alla tifoseria degli ospitati, incapace a recepire un tal numero
di tifosi; b. omesso di valutare la circostanza attenuante prevista dall’art. 10
comma 2 C.G.S. consistente nell’intervento fattivo dei propri dirigenti atto a
consentire il regolare inizio della gara; c. trascurato di considerare la norma di
cui all’art. 11 comma 6 C.G.S. che prevede la non applicazione o
l’attenuazione della sanzione laddove la società abbia collaborato con la
Forza Pubblica nell’individuare i responsabili e che è prevista dal comma 3
della stessa norma l’irrogazione di una sanzione pecuniaria unitamente alla
squalifica del campo in caso di recidiva dalla quale non è afflitta la
reclamante; d. tralasciata, nella quantificazione della sanzione, ogni
considerazione sulla regolarità dello svolgimento della gara e sul disposto
degli artt. 62 N.O.I.F. e 10 C.G.S. secondo cui l’irrogazione dell’obbligo di
giocare a porte chiuse rappresenta una misura preventiva da applicarsi con
prevalenza in caso di recidiva; e. evitato di valutare come parziale esimente il
fatto che la gara si sia svolta in campo avverso.
Intervenuta all’odierna discussione, per il tramite di un proprio
rappresentante, la società ha insistito per l’accoglimento del reclamo.
Osserva la Commissione che per esprimere un giudizio sulla congruità
della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo occorre precisare che la norma
applicabile alla fattispecie oggetto di reclamo deve essere individuata
esclusivamente nell’art. 11 C.G.S. la cui rubrica si intitola “Responsabilità
delle società per fatti violenti” e prevede, al primo comma, che “Le società
rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più
dei propri sostenitori....” ed al secondo che le disposizioni previste dal
precedente comma trovano applicazione anche se i fatti addebitati siano stati
compiuti in tempi e luoghi diversi da quelli di svolgimento della gara.
In punto di quantificazione della sanzione, il comma 3 dell’anzidetta
norma dispone l’irrogazione di ammende graduate secondo la gravità dei fatti
e la serie di appartenenza con l’aggiunta che qualora la società incolpata sia
diffidata “ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre la
squalifica del campo...”.
Sulla scorta di questa precisazione ritiene la Commissione che le
motivazioni del reclamo proposto dal Taranto risultino del tutto inconferenti
apparendo in proposito emblematico il richiamo alla delibera, pubblicata nel
C.U. n.302 del 22/4/2006, emessa a seguito della sospensione della gara per
l’ostentazione sugli spalti di scritture oltraggiose.
Infatti: dato il tenore della norma sopra richiamata (uno o più dei propri
sostenitori), è irrilevante quantificare diversamente il numero dei tifosi che,
privi di biglietto d’ingresso, hanno prima dato luogo ad un lancio di bottigliette
contro le forze di polizia, attingendo alla testa il responsabile dell’ordine
pubblico che, sanguinante, veniva trasportato all’ospedale per la suturazione
della ferita con tre punti e con prognosi di dieci giorni e poi, sfondati i cancelli
d’ingresso, sono entrati nello stadio rendendosi protagonisti degli altri
deprecabili episodi trascritti negli atti ufficiali e nella delibera.
Non ha pregio invocare la fattiva collaborazione dei dirigenti del
Taranto per il regolare inizio della gara poiché l’art. 11 C.G.S. comma 6
prevede la possibilità di escludere o attenuare la sanzione soltanto qualora la
società, prima della decisione conclusiva del merito, abbia effettivamente
collaborato all’individuazione dei responsabili dei fatti o all’adozione di misure
preventive atte ad evitare il verificarsi di fatti violenti.
E’ inconsistente appellarsi alla disputa della gara in campo avverso
poiché la norma richiamata prevede l’applicabilità di un’esimente soltanto
nelle diverse ipotesi in cui i fatti risultino commessi per motivi estranei alla
gara ovvero compiuti, in mancanza della prova del divieto di cui all’art. 10
C.G.S., all’esterno dell’impianto di gioco, situazioni nella specie decisamente
escludibili perché verificatesi davanti ai cancelli d’ingresso allo stadio ed allo
scopo di assistere “in diretta” alla partita.
Sotto questo primo aspetto le doglianze della reclamante risultano
inaccoglibili. Resta dunque da valutare la congruità della sanzione inflitta ed a
tal proposito conviene sottolineare che è indiscutibile la particolare gravità dei
fatti riferiti negli atti ufficiali e nell’impugnata delibera, in particolar modo per la
consistente lesione provocata all’incolumità del responsabile dell’ordine
pubblico.
Poiché sussistono evidenti i presupposti per l’applicazione alla fattispecie
della norma di cui all’art. 11 comma 3 C.G.S., per la quale non sono previsti
limiti edittali, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Taranto Sport S.r.l.,
evidentemente irrogata in prima istanza in virtù della disposizione di carattere
generale sancita dall’art. 13 comma 1 lettera d), appare perfettamente
proporzionata ai deprecabili episodi di cui la parte peggiore della tifoseria
pugliese - non nuovi ad simili comportamenti (vedi es:com. uff. n. 22/c del
19/9/2006) - è stata protagonista e considerato altresì che essa risulta meno
gravosa per la società rispetto a quella pecuniaria sommata alla squalifica del
campo, il reclamo non può essere accolto con integrale conferma della
delibera impugnata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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