LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO SANZIONE DI DISPUTARE DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE ED OBBLIGO RISARCIMENTO DANNI (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006 GARA JUVE STABIATARANTO DEL 24 SETTEMBRE 2006) CON PROCEDURA D’URGENZA.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO SANZIONE DI DISPUTARE DUE GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE ED OBBLIGO RISARCIMENTO DANNI (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006 GARA JUVE STABIATARANTO DEL 24 SETTEMBRE 2006) CON PROCEDURA D’URGENZA. Per i fatti commessi dai sostenitori del Taranto prima e durante la gara Juve Stabia-Taranto del 24/9/2006 il Giudice Sportivo, con la delibera in oggetto, ha inflitto alla società pugliese “la sanzione consistente nell’obbligo di disputare due gare effettive a porte chiuse”. Per ottenere l’annullamento di tale decisione, da sostituire con l’applicazione di una sanzione pecuniaria o in ipotesi per conseguire una riduzione, ha proposto reclamo la società sostenendo che il Giudice Sportivo avrebbe: a. erroneamente quantificato in circa 300 unità i sostenitori che, privi di biglietto, hanno tentato e vi sono poi riusciti ad entrare abusivamente nel settore destinato alla tifoseria degli ospitati, incapace a recepire un tal numero di tifosi; b. omesso di valutare la circostanza attenuante prevista dall’art. 10 comma 2 C.G.S. consistente nell’intervento fattivo dei propri dirigenti atto a consentire il regolare inizio della gara; c. trascurato di considerare la norma di cui all’art. 11 comma 6 C.G.S. che prevede la non applicazione o l’attenuazione della sanzione laddove la società abbia collaborato con la Forza Pubblica nell’individuare i responsabili e che è prevista dal comma 3 della stessa norma l’irrogazione di una sanzione pecuniaria unitamente alla squalifica del campo in caso di recidiva dalla quale non è afflitta la reclamante; d. tralasciata, nella quantificazione della sanzione, ogni considerazione sulla regolarità dello svolgimento della gara e sul disposto degli artt. 62 N.O.I.F. e 10 C.G.S. secondo cui l’irrogazione dell’obbligo di giocare a porte chiuse rappresenta una misura preventiva da applicarsi con prevalenza in caso di recidiva; e. evitato di valutare come parziale esimente il fatto che la gara si sia svolta in campo avverso. Intervenuta all’odierna discussione, per il tramite di un proprio rappresentante, la società ha insistito per l’accoglimento del reclamo. Osserva la Commissione che per esprimere un giudizio sulla congruità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo occorre precisare che la norma applicabile alla fattispecie oggetto di reclamo deve essere individuata esclusivamente nell’art. 11 C.G.S. la cui rubrica si intitola “Responsabilità delle società per fatti violenti” e prevede, al primo comma, che “Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori....” ed al secondo che le disposizioni previste dal precedente comma trovano applicazione anche se i fatti addebitati siano stati compiuti in tempi e luoghi diversi da quelli di svolgimento della gara. In punto di quantificazione della sanzione, il comma 3 dell’anzidetta norma dispone l’irrogazione di ammende graduate secondo la gravità dei fatti e la serie di appartenenza con l’aggiunta che qualora la società incolpata sia diffidata “ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre la squalifica del campo...”. Sulla scorta di questa precisazione ritiene la Commissione che le motivazioni del reclamo proposto dal Taranto risultino del tutto inconferenti apparendo in proposito emblematico il richiamo alla delibera, pubblicata nel C.U. n.302 del 22/4/2006, emessa a seguito della sospensione della gara per l’ostentazione sugli spalti di scritture oltraggiose. Infatti: dato il tenore della norma sopra richiamata (uno o più dei propri sostenitori), è irrilevante quantificare diversamente il numero dei tifosi che, privi di biglietto d’ingresso, hanno prima dato luogo ad un lancio di bottigliette contro le forze di polizia, attingendo alla testa il responsabile dell’ordine pubblico che, sanguinante, veniva trasportato all’ospedale per la suturazione della ferita con tre punti e con prognosi di dieci giorni e poi, sfondati i cancelli d’ingresso, sono entrati nello stadio rendendosi protagonisti degli altri deprecabili episodi trascritti negli atti ufficiali e nella delibera. Non ha pregio invocare la fattiva collaborazione dei dirigenti del Taranto per il regolare inizio della gara poiché l’art. 11 C.G.S. comma 6 prevede la possibilità di escludere o attenuare la sanzione soltanto qualora la società, prima della decisione conclusiva del merito, abbia effettivamente collaborato all’individuazione dei responsabili dei fatti o all’adozione di misure preventive atte ad evitare il verificarsi di fatti violenti. E’ inconsistente appellarsi alla disputa della gara in campo avverso poiché la norma richiamata prevede l’applicabilità di un’esimente soltanto nelle diverse ipotesi in cui i fatti risultino commessi per motivi estranei alla gara ovvero compiuti, in mancanza della prova del divieto di cui all’art. 10 C.G.S., all’esterno dell’impianto di gioco, situazioni nella specie decisamente escludibili perché verificatesi davanti ai cancelli d’ingresso allo stadio ed allo scopo di assistere “in diretta” alla partita. Sotto questo primo aspetto le doglianze della reclamante risultano inaccoglibili. Resta dunque da valutare la congruità della sanzione inflitta ed a tal proposito conviene sottolineare che è indiscutibile la particolare gravità dei fatti riferiti negli atti ufficiali e nell’impugnata delibera, in particolar modo per la consistente lesione provocata all’incolumità del responsabile dell’ordine pubblico. Poiché sussistono evidenti i presupposti per l’applicazione alla fattispecie della norma di cui all’art. 11 comma 3 C.G.S., per la quale non sono previsti limiti edittali, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Taranto Sport S.r.l., evidentemente irrogata in prima istanza in virtù della disposizione di carattere generale sancita dall’art. 13 comma 1 lettera d), appare perfettamente proporzionata ai deprecabili episodi di cui la parte peggiore della tifoseria pugliese - non nuovi ad simili comportamenti (vedi es:com. uff. n. 22/c del 19/9/2006) - è stata protagonista e considerato altresì che essa risulta meno gravosa per la società rispetto a quella pecuniaria sommata alla squalifica del campo, il reclamo non può essere accolto con integrale conferma della delibera impugnata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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