LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ SPAL 1907 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CRISTIAN SERVIDEI (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006 GARA SPAL-VITERBESE DEL 17 SETTEMBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 04/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ SPAL 1907 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CRISTIAN SERVIDEI (C.U. N.22/C DEL 19/9/2006 GARA SPAL-VITERBESE DEL 17 SETTEMBRE 2006). Con atto in data 20/9/2006 la società Spal 1907 S.p.a. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Spal 1907 S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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