LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 11/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE SHALA RJIAT (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006 GARA SAMBENEDETTESE-FOGGIA DEL 24/9/2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 11/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE SHALA RJIAT (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006 GARA SAMBENEDETTESE-FOGGIA DEL 24/9/2006). Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Shala Rjat la squalifica per quattro gare effettive, contestandogli di avere – durante la gara disputatasi il giorno 24/9/2006 fra essa reclamante e la Sambenedettese – compiuto quanto descritto nella motivazione dell’addotto provvedimento, la società U.S. Foggia S.p.a. dichiara di ritenere la sanzione “eccessivamente punitiva in relazione ai fatti così come accaduti”. Conseguentemente chiede che detta sanzione venga adeguatamente ridotta. A suffragio di tale richiesta la reclamante assume che, a suo dire, l’atto di cui viene fatto debito al proprio tesserato di avere commesso verso un avversario non ha prodotto a questi “danni fisici”, l’espressione effettivamente rivolta dall’incolpato all’arbitro dopo la notifica del provvedimento di espulsione deve considerarsi “irriguardosa (non offensiva)”, il contestato comportamento nei confronti di addetti della squadra ospitante era stato assunto dal calciatore interessato con l’intento di difendersi da una tentata aggressione. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene non possa condividersi la riduttiva connotazione attribuita dal reclamante a ciascuna delle azioni ascritte all’incolpato e che, di converso, i titoli di incolpazione contestati dal Primo Giudice trovano piena corrispondenza con la ricostruzione degli episodi quali emergono dai documenti ufficiali (alle cui risultanze, giova ricordare, il Codice di Giustizia Sportiva conferisce vigore di prova privilegiata), così che al decisione impugnata risulta non viziata né per quanto attiene al titolo delle contestazioni, né sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione. Se ne impone, di conseguenza, l’integrale conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Foggia S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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