LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 11/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE EZIO CAPUANO ED AMMENDA 10.000,00 EURO (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006 GARA JUVE STABIATARANTO DEL 24/9/2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.45/C del 11/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE EZIO CAPUANO ED AMMENDA
10.000,00 EURO (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006 GARA JUVE STABIATARANTO
DEL 24/9/2006).
Nel suo reclamo la società Juve Stabia S.p.a. ricorreva avanti a questa
Commissione avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo di primo grado del
25-26 settembre 2006 consistenti:
- nella squalifica per tre gare effettive dell’allenatore della ricorrente, sig.
Capuano Ezio, perché, durante la partita Juve Stabia-Taranto del 24
settembre 2006, allontanato dall’arbitro per comportamento non
regolamentare, non eseguiva il provvedimento rientrando negli spogliatoi ma,
scavalcando la recinzione, si posizionava nella tribuna all’altezza della
panchina;
- nell’ammenda di 10.000 euro irrogata alla ricorrente per il comportamento
dei tifosi locali durante la citata gara Juve Stabia-Taranto del 24 settembre
2006.
Le argomentazioni a sostegno della ricorrente possono in estrema
sintesi riassumersi nella ricostruzione del comportamento del suo allenatore,
che non intendeva mantenere un comportamento offensivo nei confronti del
direttore di gara e nella non particolare virulenza del comportamento dei
propri tifosi, considerato anche il clima di aggressione e di violenza che i tifosi
avversari avevano adottato durante l’intera partita.
Ad avviso di questa Commissione l’ammenda irrogata dal Giudice di
primo grado è certamente congrua considerati i fatti gravemente oltraggiosi
che i tifosi dello Juve Stabia hanno adottato durante la gara in oggetto,
culminati nel lancio di numerosi sputi verso la panchina del Taranto che
colpivano alcuni occupanti della stessa. Né può dimenticarsi l’invasione di
campo effettuata dai tifosi della squadra locale al ventiduesimo minuto del
secondo tempo dopo la segnatura della rete da parte dei propri beniamini.
Diversamente, ad avviso di questa Commissione può essere degno di
parziale accoglimento il ricorso dello Juve Stabia rispetto al comportamento
tenuto dal suo allenatore per il quale appare più commisurata ai fatti descritti
la sanzione della squalifica di due gare effettive
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società S.S. Juve Stabia S.r.l.
riducendo a due gare effettive la squalifica al Capuano e confermano
l’ammenda alla società.
La tassa non va addebitata.
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