LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 11/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE EZIO CAPUANO ED AMMENDA 10.000,00 EURO (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006 GARA JUVE STABIATARANTO DEL 24/9/2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 11/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. JUVE STABIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE EZIO CAPUANO ED AMMENDA 10.000,00 EURO (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006 GARA JUVE STABIATARANTO DEL 24/9/2006). Nel suo reclamo la società Juve Stabia S.p.a. ricorreva avanti a questa Commissione avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo di primo grado del 25-26 settembre 2006 consistenti: - nella squalifica per tre gare effettive dell’allenatore della ricorrente, sig. Capuano Ezio, perché, durante la partita Juve Stabia-Taranto del 24 settembre 2006, allontanato dall’arbitro per comportamento non regolamentare, non eseguiva il provvedimento rientrando negli spogliatoi ma, scavalcando la recinzione, si posizionava nella tribuna all’altezza della panchina; - nell’ammenda di 10.000 euro irrogata alla ricorrente per il comportamento dei tifosi locali durante la citata gara Juve Stabia-Taranto del 24 settembre 2006. Le argomentazioni a sostegno della ricorrente possono in estrema sintesi riassumersi nella ricostruzione del comportamento del suo allenatore, che non intendeva mantenere un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara e nella non particolare virulenza del comportamento dei propri tifosi, considerato anche il clima di aggressione e di violenza che i tifosi avversari avevano adottato durante l’intera partita. Ad avviso di questa Commissione l’ammenda irrogata dal Giudice di primo grado è certamente congrua considerati i fatti gravemente oltraggiosi che i tifosi dello Juve Stabia hanno adottato durante la gara in oggetto, culminati nel lancio di numerosi sputi verso la panchina del Taranto che colpivano alcuni occupanti della stessa. Né può dimenticarsi l’invasione di campo effettuata dai tifosi della squadra locale al ventiduesimo minuto del secondo tempo dopo la segnatura della rete da parte dei propri beniamini. Diversamente, ad avviso di questa Commissione può essere degno di parziale accoglimento il ricorso dello Juve Stabia rispetto al comportamento tenuto dal suo allenatore per il quale appare più commisurata ai fatti descritti la sanzione della squalifica di due gare effettive Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società S.S. Juve Stabia S.r.l. riducendo a due gare effettive la squalifica al Capuano e confermano l’ammenda alla società. La tassa non va addebitata.
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