LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.50/C del 18/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIANLUCA NOCENTINI (C.U. N.36/C DEL 3/10/2006 GARA SANGIOVANNESEVENEZIA DEL 1/10/2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.50/C del 18/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIANLUCA NOCENTINI (C.U. N.36/C DEL 3/10/2006 GARA SANGIOVANNESEVENEZIA DEL 1/10/2006). La società A.C. Sangiovannese 1927 S.p.a. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Gianluca Nocentini la squalifica per tre gare effettive per “aver colpito volontariamente con una gomitata al volto un avversario mentre il gioco si svolgeva in altra parte del campo.” La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato, assumendo che nella specie, come risulterebbe dalle immagini televisive, si sarebbe trattato del semplice tentativo di divincolarsi dal difensore avversario che lo cinturava. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene inammissibile la prova televisiva, ai sensi del disposto dell’art.31 C.G.S.-. Ciò detto, si osservi che risulta acclarato che l’incolpato, tra l’altro nemmeno nel corso di un contrasto di gioco, ha colpito volontariamente, come del resto inequivocabilmente affermato dall’assistente dell’arbitro, un avversario con una gomitata, costringendolo alle cure mediche del caso. Orbene non vi è chi non veda che il colpire con una gomitata un avversario costituisca un atto oggettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario, e quindi un comportamento violento ed antisportivo, come tale sanzionabile automaticamente con la pena minima edittale prevista dall’art. 14, comma 2 bis C.G.S., correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art. 14, comma 1 C.G.S., che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, che deve essere qualificato come violento, reputando la Commissione commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per tre gare effettive. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Sangiovannese 1927 S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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