LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.50/C del 18/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE MASSAGGIATORE MICHELE RABBAGLIETTI (C.U. N.36/C DEL 3/10/2006 GARA GIULIANOVA-FOGGIA DEL 1/10/2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.50/C del 18/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE MASSAGGIATORE MICHELE RABBAGLIETTI (C.U.
N.36/C DEL 3/10/2006 GARA GIULIANOVA-FOGGIA DEL 1/10/2006).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, esaminati gli atti
della gara Giulianova-Foggia, ha inflitto la squalifica per tre gare effettive al
massaggiatore del Foggia Michele Rabbaglietti “per comportamento
provocatorio nei confronti del pubblico verso il quale lanciava schizzi d’acqua
e rivolgeva frasi minacciose”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Foggia, deducendo
che le provocazioni e le offese rivolte al proprio tesserato, senza soluzione di
continuo, dal pubblico locale, assiepato sugli spalti a ridosso della panchina,
costituirebbe una attenuante e dovrebbe comportare una riduzione della
sanzione.
Alla luce degli atti acquisiti, ritiene la Commissione che il reclamo non
possa trovare accoglimento.
Non si contesta che il Rabbaglietti sia stato per tutta la gara ingiuriato
con espressioni volgari e bersagliato con sputi, ma si ritiene che il Rabbaglietti
medesimo, quale serio professionista, non avrebbe dovuto reagire nel modo
assunto, in quanto la sua reazione, consistita nel lanciare schizzi d’acqua e
nel rivolgere frasi minacciose al pubblico locale, avrebbe potuto provocare
una pericolosa protesta collettiva ad opera della tifoseria suddetta.
Tali considerazione induce a ritenere che la sanzione irrogata dal primo
Giudice non ecceda i limiti di una equa sanzione e non possa essere
decurtata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Foggia S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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