LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.50/C del 18/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE MAURIZIO COSTANTINI (C.U. N.36/C DEL 3/10/2006 GARA SASSARI TORRESLUMEZZANE DEL 1/10/2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.50/C del 18/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE MAURIZIO
COSTANTINI (C.U. N.36/C DEL 3/10/2006 GARA SASSARI TORRESLUMEZZANE
DEL 1/10/2006).
La società Sassari Torres 1903 S.r.l. impugna la decisione del Giudice
Sportivo, a fronte della quale è stato squalificato il suo allenatore, sig.
Maurizio Costantini, per due gare effettive “per comportamento offensivo
verso l’arbitro durante la gara (espulso)”.
Deduce che nella specie tratterebbesi di equivoco, in quanto il sig.
Costantini non avrebbe proferito alcuna frase offensiva verso il direttore di
gara, essendosi limitato a sedersi sulla propria panchina; inoltre il clamore
proveniente dalle tribune non avrebbe comunque consentito all’arbitro di
sentire la frase, anche perché egli si trovava, secondo la ricorrente, nei pressi
dell’area di rigore e quindi distante dalla panchina.
A sostegno della propria tesi allega due dichiarazioni di soggetti a suo dire
presenti nel frangente.
Il reclamo è infondato e non merita accoglimento; in effetti dal referto
arbitrale, costituente prova certa, avente valore di fede “privilegiata”, risulta
incontestabilmente che il sig. Costantini, dopo una decisione arbitrale, ha
proferito la seguente frase: “ma che ca…o fai, devi fischiare, è rigore, sei
cieco?. O sei incapace, imbecille”.
Orbene non vi è chi non veda che tale frase ha un chiaro contenuto
offensivo, avendo messo in dubbio la competenza del direttore di gara -(sei
incapace)- ed avendolo insultato -(imbecille!)- tra l’altro con un atteggiamento
chiaramente sopra le righe, ossia urlando.
Inoltre va considerato che il comportamento contestato al reclamante è
stato posto in essere nella qualità di allenatore, ossia da un soggetto che
dovrebbe fungere da esempio e quindi tenere un comportamento
sportivamente irreprensibile.
La sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e,
conseguentemente, confermata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo Sassari Torres 1903 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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