LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.57/C del 25/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MAURIZIO BEDIN (C.U. N.42/C DEL 10/10/2006 GARA PISA-PADOVA DELL’8/10/2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.57/C del 25/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MAURIZIO BEDIN (C.U. N.42/C DEL 10/10/2006 GARA PISA-PADOVA DELL’8/10/2006). Con atto in data 11/10/2006 la società Calcio Padova S.p.a. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente in data 18/10/2006 la suddetta ha fatto pervenire fax di rinuncia, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Calcio Padova S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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