LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 63/C del 27/10/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA TERNANA-SALERNITANA DEL 24 SETTEMBRE 2006 CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 63/C del 27/10/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO PUNIZIONE
SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA TERNANA-SALERNITANA DEL
24 SETTEMBRE 2006 CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3 A FAVORE DELLA
SOCIETÀ SALERNITANA (C.U. N.29/C DEL 26/9/2006).
La Commissione,
- ritenuto che il provvedimento impugnato dal Giudice Sportivo, pur dando atto
della presentazione di preannuncio di reclamo da parte della Ternana Calcio
S.p.a., proposto ai sensi dell’art.24 comma 9 C.G.S., ciononostante decide nel
merito senza attendere la presentazione dei motivi cha andavano presentati
entro il settimo giorno successivo a quello di svolgimento della gara;
- ritenuto che la decisione assunta dal Giudice Sportivo presuppone una
declaratoria, ancorché non espressa, di inammissibilità del gravame proposto
dalla Ternana Calcio S.p.a.;
- visto l’art.32 comma 5 C.G.S.
d e l i b e r a
di annullare in “parte qua” la decisione impugnata e rinvia l’esame di merito
allo stesso Giudice Sportivo. La tassa non va addebitata.
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