LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66/C del 02/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE CALCIATORE ALEC BOLLA (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA IVREACREMONESE DEL 22 OTTOBRE 2006) CON PROCEDURA D’URGENZA.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66/C del 02/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE CALCIATORE ALEC BOLLA (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA IVREACREMONESE DEL 22 OTTOBRE 2006) CON PROCEDURA D’URGENZA. Con suo C.U. n.56C del 24/10/2006 il Giudice Sportivo ha inflitto una giornata effettiva di squalifica al calciatore Alec Bolla per recidività in ammonizione. Il provvedimento risulta maturato nel corso dell'incontro Ivrea- Cremonese del 22/10/2006. Avverso tale decisione la società Ivrea Calcio S.r.l. produce tempestivo reclamo evidenziando sostanzialmente che a seguito di una interruzione del gioco per un fallo del n.5 Zappella dell'Ivrea il successivo provvedimento, forse per proteste, sarebbe stato inflitto a carico del n.7 della stessa compagine Bertani, ma erroneamente trascritto a carico del n.8 Bolla. A parere della società istante la circostanza sarebbe dunque perfettamente configurabile nell'ipotesi di cui all'art.31 comma a2) del C.G.S. che prevede da parte della Commissione Disciplinare la possibilità di avvalersi delle immagini televisive quale fonte di prova. In tal senso la società stessa avanza ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 dello stesso C.G.S. e produce la relativa documentazione video. Orbene, questa Commissione ritenendo che il caso verta effettivamente nell'ipotesi dell'errore di persona di cui all'art.31 comma a2) ammette nel giudizio la prova televisiva. L'esame conferma in effetti che: - il calciatore n.5 compie un fallo; - il calciatore n.7 si avvicina all'arbitro e subito dopo gli viene inflitta in modo inequivoco un'ammonizione; - il calciatore n.8 si avvicina solo successivamente ed è dunque totalmente estraneo alla vicenda. Essendo dunque chiaramente dimostrato l'errore materiale di trascrizione compiuto dal direttore di gara in danno del n.8 Alec Bolla in luogo del n.7 Bertani, questa Commissione Disciplinare: d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Ivrea Calcio S.r.l., annullando la squalifica al calciatore Alec Bolla e rimette gli atti al Giudice Sportivo per gli ulteriori provvedimenti per quanto di sua competenza. La tassa non va addebitata.
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