LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE CINELLI (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA FOGGIA-GALLIPOLI DEL 22 OTTOBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE CINELLI (C.U. N.56/C
DEL 24/10/2006 GARA FOGGIA-GALLIPOLI DEL 22 OTTOBRE 2006).
Avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore
Daniele Cinelli la squalifica per tra gare effettive di gara imputandogli di avere
nel corso della gara Foggia-Gallipoli, disputatasi il giorno 22 ottobre 2006,
colpito volontariamente con una manata al viso un avversario con il pallone
non a distanza di gioco, ha interposto rituale reclamo la società Gallipoli
Calcio sostenendo l’involontarietà del colpo al viso ricevuto dall’avversario e
chiedendo la riduzione secondo equità della sanzione inflitta al Cinelli.
Osserva la Commissione che l’avere colpito un avversario con una
manata al volto, indipendentemente dalle conseguenze che ne derivano,
presuppone necessariamente la volontarietà del gesto, peraltro sanzionato
dal direttore di gara con l’espulsione, ed integra comunque gli estremi della
“condotta violenta” prevista dall’art.14 comma 2 bis del C.G.S., perché
travalicante il normale comportamento agonistico consentibile in una partita di
calcio e non mitigabile dall’asserita intenzione di difendere la sua posizione
rispetto al pallone dall’approssimarsi di un avversario.
La tesi della reclamante non può perciò trovare accoglimento e poiché
la sanzione inflitta è proporzionata all’infrazione disciplinare compiuta dal
calciatore Daniele Cinelli il reclamo deve essere respinto.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Gallipoli Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE CINELLI (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA FOGGIA-GALLIPOLI DEL 22 OTTOBRE 2006)."