LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE DINO GIANNASCOLI (U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA SANREMESE-BASSANO V. DEL 22 OTTOBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO CALCIATORE DINO GIANNASCOLI (U.S. SANREMESE
CALCIO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE
(C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA SANREMESE-BASSANO V. DEL 22
OTTOBRE 2006).
Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso il calciatore Dino
Giannascoli lamentando l’eccessività della sanzione inflittagli rispetto al reale
succedersi degli eventi e chiedendone la riduzione.
La Commissione, letto il reclamo, preso atto delle richieste formulate
dall’assistente del calciatore avv. Eduardo Chiacchio ed esaminati gli atti,
rileva che la condotta descritta dal Giudice Sportivo sulla scorta dei rapporti
dell’arbitro e dell’assistente di gara, che hanno rispettivamente ravvisato: a)
una gomitata al torace di un avversario per fallo di reazione al 10 minuto del
primo tempo con conseguente espulsione del Giannascoli; b) una forte
manata sulla nuca inferta dal suddetto al calciatore avversario Alessandro
Cesca al rientro negli spogliatoi, e poste a fondamento dell’impugnata
decisione costituiscono dei comportamenti inequivocabilmente violenti e
particolarmente gravi, sol che si consideri che il secondo episodio rilevato
dall’assistente si è svolto al rientro delle squadre negli spogliatoi alla fine del
primo tempo e, quindi, dopo che il Giannascoli era già stato espulso.
Deve pertanto ritenersi in ossequio al generale principio di cu all’art.14,
comma 2 bis C.G.S. che la sanzione irrogata sia equa e proporzionata alle
infrazioni disciplinari compiute dal ricorrente.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Dino Giannascoli (U.S. Sanremese
Calcio S.p.a.).
La tassa va addebitata.
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