LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ F.C. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIUSEPPE MORFU (C.U. N.64/C DEL 31/10/2006 GARA CATANZARO-CASSINO DEL 29 OTTOBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ F.C. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIUSEPPE MORFU (C.U. N.64/C DEL 31/10/2006 GARA CATANZARO-CASSINO DEL 29 OTTOBRE 2006). Per ottenere l’annullamento o in ipotesi la riduzione della squalifica per due gare effettive comminata dal Giudice Sportivo al proprio tesserato Giuseppe Morfù “per comportamento offensivo verso l’arbitro”, il Catanzaro S.p.a. ha proposto reclamo avverso la delibera in oggetto. Sostiene la società calabrese che, malgrado l’allenatore in seconda Marco Nastasi avesse dichiarato di essere l’autore delle frasi ”di contestazione”, l’arbitro ritenne responsabile il calciatore seduto in panchina decretandone l’espulsione. Aggiunge che l’espressione “sei vergognoso” non era riferita al direttore di gara ma ai propri compagni e che, in ogni caso, le espressioni riportate nel rapporto arbitrale devono essere qualificate irriguardose, ma non offensive. Risulta dal rapporto del direttore di gara che il calciatore Giuseppe Morfù fu espulso al 38° del primo tempo perché, per protestare avverso una decisione tecnica, si alzò dalla panchina urlando “sei vergognoso - devi aprire gli occhi”. Osserva la Commissione che il rapporto arbitrale non consente dubbi sulla percezione da parte del direttore di gara delle frasi ivi trascritte, né sull’individuazione del destinatario e di colui che le pronunciò. Orbene, poiché l’art. 14 C.G.S., comma 2 bis lettera a) non prevede distinzioni sanzionatorie tra la condotta ingiuriosa o irriguardosa, deve essere apprezzata la congruità all’infrazione disciplinare commessa dal calciatore Giuseppe Morfù della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo con la delibera impugnata che deve perciò essere integralmente confermata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Catanzaro S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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