LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ F.C. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIUSEPPE MORFU (C.U. N.64/C DEL 31/10/2006 GARA CATANZARO-CASSINO DEL 29 OTTOBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ F.C. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIUSEPPE MORFU (C.U. N.64/C
DEL 31/10/2006 GARA CATANZARO-CASSINO DEL 29 OTTOBRE 2006).
Per ottenere l’annullamento o in ipotesi la riduzione della squalifica per
due gare effettive comminata dal Giudice Sportivo al proprio tesserato
Giuseppe Morfù “per comportamento offensivo verso l’arbitro”, il Catanzaro
S.p.a. ha proposto reclamo avverso la delibera in oggetto.
Sostiene la società calabrese che, malgrado l’allenatore in seconda
Marco Nastasi avesse dichiarato di essere l’autore delle frasi ”di
contestazione”, l’arbitro ritenne responsabile il calciatore seduto in panchina
decretandone l’espulsione. Aggiunge che l’espressione “sei vergognoso” non
era riferita al direttore di gara ma ai propri compagni e che, in ogni caso, le
espressioni riportate nel rapporto arbitrale devono essere qualificate
irriguardose, ma non offensive.
Risulta dal rapporto del direttore di gara che il calciatore Giuseppe
Morfù fu espulso al 38° del primo tempo perché, per protestare avverso una
decisione tecnica, si alzò dalla panchina urlando “sei vergognoso - devi aprire
gli occhi”.
Osserva la Commissione che il rapporto arbitrale non consente dubbi
sulla percezione da parte del direttore di gara delle frasi ivi trascritte, né
sull’individuazione del destinatario e di colui che le pronunciò.
Orbene, poiché l’art. 14 C.G.S., comma 2 bis lettera a) non prevede
distinzioni sanzionatorie tra la condotta ingiuriosa o irriguardosa, deve essere
apprezzata la congruità all’infrazione disciplinare commessa dal calciatore
Giuseppe Morfù della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo con la delibera
impugnata che deve perciò essere integralmente confermata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Catanzaro S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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