LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ CELANO F.C OLIMPIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE MASSIMO CIOTTI (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA CATANZARO-CELANO DEL 22 OTTOBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ CELANO F.C OLIMPIA S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE MASSIMO
CIOTTI (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA CATANZARO-CELANO DEL 22
OTTOBRE 2006).
L’arbitro della gara Catanzaro - Celano riferisce nel proprio rapporto di
aver espulso al 40° del secondo tempo il calciatore Massimo Ciotti (Celano)
“perché, con il pallone non a distanza di gioco, colpiva con un calcio un
avversario da tergo, procurandogli dolore. Alla notifica del provvedimento
veniva a stringermi la mano e mi diceva: sei un pezzo di merda, uno scandalo
vero dopo si allontanava molto lentamente dal recinto di gioco”.
Per tali infrazioni disciplinari il Giudice Sportivo ha squalificato il
calciatore per quattro gare effettive “Per atto di violenza verso un avversario
con il pallone non a distanza di gioco; espulso, rivolgeva all’arbitro una frase
offensiva e ritardava la propria uscita dal terreno di gioco”.
Per conseguire una riduzione della sanzione la società Celano F.C.
Olimpia ha proposto reclamo avverso la delibera in oggetto e, ammesse e
censurate le frasi rivolte all’indirizzo al direttore di gara, ha sostenuto che: a.
non si è trattato di una condotta violenta da parte del Ciotti, ma di un
intervento fuori tempo per intercettare il pallone del quale l’antagonista si era
abilmente disfatto un istante prima; b. avrebbe errato il Giudice Sportivo
nell’affermare che il calciatore abbandonò lentamente il terreno di gioco,
poiché nel rapporto arbitrale è precisamente riferito che si trattava di recinto
di gioco. Aggiunge che nessun interesse avrebbe avuto il Ciotti a ritardare la
ripresa del gioco posto che la propria squadra, a 5 minuti dal termine, era in
svantaggio per 2 a 1.
Intervenuta all’odierno dibattimento per il tramite del proprio legale, la
società reclamante ha insistito per l’accoglimento delle precisate conclusioni.
Osserva la Commissione che: siccome ”un calciatore titolare, un
calciatore di riserva o sostituito che è stato espulso deve abbandonare il
recinto di gioco”, risulta perciò del tutto inconferente il distinguo proposto dalla
reclamante; l’aver colpito “con un calcio da tergo un avversario” con il pallone
non a distanza di gioco integra gli estremi della condotta violenta o, quanto
meno, gravemente antisportiva; secondo il disposto della norma di cui all’art.
14, comma 2 bis lettera a) la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti
degli ufficiali di gara - tale deve essere qualificato il comportamento del
calciatore Ciotti - va sanzionata con la squalifica per due giornate.
Le tesi difensive proposte dalla reclamante risultano dunque
apertamente smentite dagli atti ufficiali ed il reclamo non può essere accolto
neanche in punto di sanzione che appare proporzionata al complessivo
comportamento tenuto dal calciatore Massimo Ciotti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Celano F.C Olimpia S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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