LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ CELANO F.C OLIMPIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE MASSIMO CIOTTI (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA CATANZARO-CELANO DEL 22 OTTOBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ CELANO F.C OLIMPIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE MASSIMO CIOTTI (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA CATANZARO-CELANO DEL 22 OTTOBRE 2006). L’arbitro della gara Catanzaro - Celano riferisce nel proprio rapporto di aver espulso al 40° del secondo tempo il calciatore Massimo Ciotti (Celano) “perché, con il pallone non a distanza di gioco, colpiva con un calcio un avversario da tergo, procurandogli dolore. Alla notifica del provvedimento veniva a stringermi la mano e mi diceva: sei un pezzo di merda, uno scandalo vero dopo si allontanava molto lentamente dal recinto di gioco”. Per tali infrazioni disciplinari il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per quattro gare effettive “Per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco; espulso, rivolgeva all’arbitro una frase offensiva e ritardava la propria uscita dal terreno di gioco”. Per conseguire una riduzione della sanzione la società Celano F.C. Olimpia ha proposto reclamo avverso la delibera in oggetto e, ammesse e censurate le frasi rivolte all’indirizzo al direttore di gara, ha sostenuto che: a. non si è trattato di una condotta violenta da parte del Ciotti, ma di un intervento fuori tempo per intercettare il pallone del quale l’antagonista si era abilmente disfatto un istante prima; b. avrebbe errato il Giudice Sportivo nell’affermare che il calciatore abbandonò lentamente il terreno di gioco, poiché nel rapporto arbitrale è precisamente riferito che si trattava di recinto di gioco. Aggiunge che nessun interesse avrebbe avuto il Ciotti a ritardare la ripresa del gioco posto che la propria squadra, a 5 minuti dal termine, era in svantaggio per 2 a 1. Intervenuta all’odierno dibattimento per il tramite del proprio legale, la società reclamante ha insistito per l’accoglimento delle precisate conclusioni. Osserva la Commissione che: siccome ”un calciatore titolare, un calciatore di riserva o sostituito che è stato espulso deve abbandonare il recinto di gioco”, risulta perciò del tutto inconferente il distinguo proposto dalla reclamante; l’aver colpito “con un calcio da tergo un avversario” con il pallone non a distanza di gioco integra gli estremi della condotta violenta o, quanto meno, gravemente antisportiva; secondo il disposto della norma di cui all’art. 14, comma 2 bis lettera a) la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara - tale deve essere qualificato il comportamento del calciatore Ciotti - va sanzionata con la squalifica per due giornate. Le tesi difensive proposte dalla reclamante risultano dunque apertamente smentite dagli atti ufficiali ed il reclamo non può essere accolto neanche in punto di sanzione che appare proporzionata al complessivo comportamento tenuto dal calciatore Massimo Ciotti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Celano F.C Olimpia S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it