LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANGELO RAFFAELE NOLE’ (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA POTENZA-RENDE DEL 22 OTTOBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.70/C del 08/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANGELO RAFFAELE
NOLE’ (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA POTENZA-RENDE DEL 22
OTTOBRE 2006).
Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il
Giudice Sportivo gli ha irrogato la squalifica per tre gare effettive avendo - nel
corso della gara disputatasi il 22/10/2006 fra le società Potenza, nella
circostanza società ospitante, cd il Rende - “colpito volontariamente con un
calcio un avversario a giuoco fermo”, il calciatore Nolè Angelo Raffaele,
tesserato del Calcio Potenza S.r.l., assume che la motivazione del
provvedimento impugnato “non trova riscontro nella realtà dei fatti”, dei quali
offre una propria diversa versione. Chiede quindi, per i motivi esposti nell’atto
di impugnazione, che l’entità della sanzione come sopra irrogatagli venga
ridotta.
In particolare l’interessato afferma di avere nella considerata
circostanza colpito con i tacchetti ad una gamba, “in maniera del tutto
involontaria, soprattutto non violenta” un avversario, a causa della perdita di
equilibrio cagionatagli da una spinta da questi ricevuta.
La Commissione Disciplinare letto il reclamo, esaminati gli atti,
constatato che la riduttiva ricostruzione dell’accaduto resa dall’interessato
trova decisa smentita nelle risultanze dei documenti ufficiali (fonte, giova
ricordare, di prova privilegiata per gli Organi della Giustizia Sportiva su
espressa disposizione del relativo Codice), che pertanto l’addebito contestato
risulta fondato sia per quanto attiene al fatto, sia sotto il profilo dell’elemento
intenzionale, e che non è dato negare al gesto compiuto dall’incolpato la
sicura connotazione di atto comunque violento, ritiene la doglianza priva di
pregio.
Ciò posto, risultando l’entità della squalifica inflitta ineccepibile anche
sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione irrogata -
corrispondente a quella edittale espressamente prevista dall’art. 14 del citato
C.G. S. per atti di violenza - l’impugnata decisione merita integrale conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Calcio Potenza S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
Errata Corrige: in riferimento al C.U. n.68/C dell’8 Novembre 2006
relativamente al reclamo Potenza leggasi RECLAMO CALCIATORE ANGELO
RAFFAELE NOLE’ (A.S. CALCIO POTENZA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE
GARE EFFETTIVE (C.U. N.56/C DEL 24/10/2006 GARA POTENZA-RENDE DEL 22
OTTOBRE 2006).
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