LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.80/C del 15/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.64/C DEL 31/10/2006 GARA RENDE-MONOPOLI DEL 29 OTTOBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.80/C del 15/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.R.L. AVVERSO AMMENDA
2.000,00 EURO (C.U. N.64/C DEL 31/10/2006 GARA RENDE-MONOPOLI
DEL 29 OTTOBRE 2006).
La società A.C. Monopoli S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice
Sportivo l’ha condannata alla ammenda di 2.000,00 euro “perché propri
sostenitori in campo esponevano, per breve tempo, striscioni inneggianti al
regime fascista”.
Eccepisce la ricorrente l’esosità della sanzione irrogata, ritenuta
eccessivamente affittiva in relazione allo svolgimento dei fatti, in quanto lo
striscione incriminato sarebbe stato esposto per un solo minuto senza peraltro
bisogno che le forze dell’ordine intervenissero per farlo rimuovere.
La Commissione rileva che lo striscione su cui era scritta la frase :
“28/10/22 i tuoi insegnamenti non si dimenticano, Ave Duz” configura
propaganda ideologica vietata dalla legge; conseguentemente deve essere
sanzionata, per responsabilità oggettiva, la società ricorrente atteso il
comportamento dei suoi sostenitori.
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che effettivamente gli striscioni
incriminati sono rimasti esposti per un solo minuto, ma che peraltro di tale
dato di fatto il Giudice Sportivo ha mostrato di tenere ampiamente conto in
sede di graduazione della sanzione.
Di conseguenza la richiesta di riduzione della stessa non può trovare
accoglimento.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Monopoli S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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