LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/C del 22/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO (C.U. N.69/C DEL 7/11/2006 GARA AVELLINOSALERNITANA DEL 5 NOVEMBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/C del 22/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO (C.U. N.69/C DEL 7/11/2006 GARA AVELLINOSALERNITANA DEL 5 NOVEMBRE 2006). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, sulla scorta degli atti ufficiali relativi alla gara Avellino-Salernitana disputata in Avellino il 5/11/2006, ha inflitto alla seconda l’ammenda di 5.000,00 euro “perché propri sostenitori in campo avverso, prima dell’inizio dell’incontro, lanciavano sul terreno e nel recinto bengala, sassi ed altri oggetti potenzialmente pericolosi per le incolumità individuali, scagliando altresì contro i tifosi locali che accedevano allo stadio altri oggetti contundenti che provocavano l’intervento delle forze dell’ordine”, perché “altro gruppo di scalmanati danneggiava con calci strutture delle tribune dello stadio, provocando un nuovo intervento della polizia” perché “in corso di gara venivano esplosi numerosi petardi e lanciato un frammento di bottiglia di vetro che colpiva un calciatore locale senza conseguenze” e “per diffusi danni ai servizi igienici dell’impianto nella parte loro riservata”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Salernitana. Osserva la Commissione che i fatti posti a fondamento della impugnata decisione sono stati rilevati dal Commissario di Campo e da due collaboratori dell’Ufficio Indagini ed analiticamente descritti nel rapporto e nella relazione da loro redatti, sicchè, tenuto conto della loro gravità, deve ritenersi congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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