LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/C del 22/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO (C.U. N.69/C DEL 7/11/2006 GARA AVELLINOSALERNITANA DEL 5 NOVEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.89/C del 22/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO
AMMENDA 5.000,00 EURO (C.U. N.69/C DEL 7/11/2006 GARA AVELLINOSALERNITANA
DEL 5 NOVEMBRE 2006).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, sulla scorta
degli atti ufficiali relativi alla gara Avellino-Salernitana disputata in Avellino il
5/11/2006, ha inflitto alla seconda l’ammenda di 5.000,00 euro “perché propri
sostenitori in campo avverso, prima dell’inizio dell’incontro, lanciavano sul
terreno e nel recinto bengala, sassi ed altri oggetti potenzialmente pericolosi
per le incolumità individuali, scagliando altresì contro i tifosi locali che
accedevano allo stadio altri oggetti contundenti che provocavano l’intervento
delle forze dell’ordine”, perché “altro gruppo di scalmanati danneggiava con
calci strutture delle tribune dello stadio, provocando un nuovo intervento della
polizia” perché “in corso di gara venivano esplosi numerosi petardi e lanciato
un frammento di bottiglia di vetro che colpiva un calciatore locale senza
conseguenze” e “per diffusi danni ai servizi igienici dell’impianto nella parte
loro riservata”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Salernitana.
Osserva la Commissione che i fatti posti a fondamento della impugnata
decisione sono stati rilevati dal Commissario di Campo e da due collaboratori
dell’Ufficio Indagini ed analiticamente descritti nel rapporto e nella relazione
da loro redatti, sicchè, tenuto conto della loro gravità, deve ritenersi congrua
la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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