LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/C del 22/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.500,00 EURO (C.U. N.69/C DEL 7/11/2006 GARA TERAMOSAMBENEDETTESE DEL 5 NOVEMBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/C del 22/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.500,00 EURO (C.U. N.69/C DEL 7/11/2006 GARA TERAMOSAMBENEDETTESE DEL 5 NOVEMBRE 2006). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali della gara Teramo-Sambenedettese disputata in Teramo il 5/11/2006, ha inflitto alla Sambenedettese Calcio l’ammenda di 2.500,00 euro “perché propri sostenitori in campo avverso colpivano per tutta la persona con un fitto lancio di sputi un assistente arbitrale, lanciando poi sul terreno di gioco numerose bottigliette che provocavano getti di acqua che raggiungevano lo stesso assistente”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società marchigiana, chiedendo in principalità l’annullamento ed in ipotesi la riforma del provvedimento impugnato. A sostegno del reclamo ha contestato il fatto storico posto dal primo Giudice a base della delibera ed ha dedotto che l’episodio si sarebbe verificato in una zona degli spalti occupata da entrambe le tifoserie e che i sostenitori della squadra ospitante avrebbero manifestato ostilità verso la terna arbitrale, Ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Dagli atti ufficiali, gli unici sui quali debba fondarsi la presente decisione, risulta che vanno addebitati ai tifosi marchigiani sia gli sputi che hanno attinto l’assistente arbitrale, sia il lancio di bottigliette d’acqua che raggiungevano il suddetto. In tale situazione probatoria si impone la ratifica della sanzione erogata dal Giudice Sportivo, che appare del tutto adeguata alla gravità delle intemperanze accertate. Alla tesi difensiva non giova poi il raffronto fra la sanzione erogata alla società marchigiana e quella di 500,00 euro inflitta al Teramo, in quanto si tratta all’evidenza di intemperanze di ben diverso spessore, addebitandosi alla tifoseria del Teramo soltanto ritardo sull’orario di inizio della gara ed interruzioni del gioco, causati entrambi dal lancio di rotoli di carta igienica. A supporto della invocata riduzione dell’ammenda non giova neppure la considerazione che si tratta di intemperanze in campo avverso, ove i poteri di interdizione per la dirigenza societaria sono pressoché nulli, in quanto, come risulta dal tenore letterale della delibera impugnata, il Giudice Sportivo ha già tenuto in debito conto che si trattava di episodi avvenuti in campo avverso. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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