LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/C del 22/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 2.500,00 EURO (C.U. N.69/C DEL 7/11/2006 GARA TERAMOSAMBENEDETTESE DEL 5 NOVEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.89/C del 22/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
AMMENDA 2.500,00 EURO (C.U. N.69/C DEL 7/11/2006 GARA TERAMOSAMBENEDETTESE
DEL 5 NOVEMBRE 2006).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, esaminati gli
atti ufficiali della gara Teramo-Sambenedettese disputata in Teramo il
5/11/2006, ha inflitto alla Sambenedettese Calcio l’ammenda di 2.500,00 euro
“perché propri sostenitori in campo avverso colpivano per tutta la persona con
un fitto lancio di sputi un assistente arbitrale, lanciando poi sul terreno di gioco
numerose bottigliette che provocavano getti di acqua che raggiungevano lo
stesso assistente”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società marchigiana,
chiedendo in principalità l’annullamento ed in ipotesi la riforma del
provvedimento impugnato. A sostegno del reclamo ha contestato il fatto
storico posto dal primo Giudice a base della delibera ed ha dedotto che
l’episodio si sarebbe verificato in una zona degli spalti occupata da entrambe
le tifoserie e che i sostenitori della squadra ospitante avrebbero manifestato
ostilità verso la terna arbitrale,
Ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Dagli
atti ufficiali, gli unici sui quali debba fondarsi la presente decisione, risulta che
vanno addebitati ai tifosi marchigiani sia gli sputi che hanno attinto l’assistente
arbitrale, sia il lancio di bottigliette d’acqua che raggiungevano il suddetto.
In tale situazione probatoria si impone la ratifica della sanzione erogata
dal Giudice Sportivo, che appare del tutto adeguata alla gravità delle
intemperanze accertate. Alla tesi difensiva non giova poi il raffronto fra la
sanzione erogata alla società marchigiana e quella di 500,00 euro inflitta al
Teramo, in quanto si tratta all’evidenza di intemperanze di ben diverso
spessore, addebitandosi alla tifoseria del Teramo soltanto ritardo sull’orario di
inizio della gara ed interruzioni del gioco, causati entrambi dal lancio di rotoli
di carta igienica.
A supporto della invocata riduzione dell’ammenda non giova neppure la
considerazione che si tratta di intemperanze in campo avverso, ove i poteri di
interdizione per la dirigenza societaria sono pressoché nulli, in quanto, come
risulta dal tenore letterale della delibera impugnata, il Giudice Sportivo ha già
tenuto in debito conto che si trattava di episodi avvenuti in campo avverso.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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