LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/C del 22/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 500,00 EURO E SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FRANCESCO DELLISANTI, CALCIATORI MATTEO BERRETTI E FRANCESCO DETTORI (C.U. N.69/C DEL 7/11/2006 GARA POTENZA-IGEA VIRTUS B. DEL 5 NOVEMBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/C del 22/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 500,00 EURO E SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FRANCESCO DELLISANTI, CALCIATORI MATTEO BERRETTI E FRANCESCO DETTORI (C.U. N.69/C DEL 7/11/2006 GARA POTENZA-IGEA VIRTUS B. DEL 5 NOVEMBRE 2006). Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo, sulla scorta degli atti ufficiali relativi alla gara Potenza-Igea Virus B. disputatasi in Potenza il 5/11/2006, ha inflitto: a) la squalifica per due gare effettive all’allenatore Francesco Dellisanti per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara; b) la squalifica per due gare effettive ai calciatori Matteo Berretti e Francesco Dettori per atti di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco; c) l’ammenda di 500,00 euro alla società A.S. Calcio Potenza S.r.l. per manifestazione ostile da parte di propri sostenitori al termine, verso la terna arbitrale, al momento in cui la stessa lasciava l’impianto sportivo. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Potenza chiedendo la riduzione delle squalifiche dei calciatori Dettori e Berretti ad una giornata effettiva di gioco, l’annullamento della squalifica all’allenatore Dellisanti, o in subordine la riduzione della stessa, la revoca dell’ammenda inflitta alla società. Intervenuta all’odierna discussione, per il tramite del signor Vincenzo Mistro, la società ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, ritiene, con riguardo al comportamento tenuto dall’allenatore Dellisanti, che le espressioni “vergogna” “devi vergognarti” ripetutamente dallo stesso rivolte all’arbitro alla fine dell’incontro travalichino la legittima critica del suo operato ed abbiano un connotato offensivo tale da giustificare ampiamente la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo. Anche i falli di gioco che hanno provocato l’espulsione dei calciatori Berretti e Dettori, pur non assumendo la sicura connotazione di atti violenti, costituiscono degli interventi particolarmente scorretti nei confronti degli avversari e quindi dei comportamenti antisportivi come tali sanzionabili nei limiti dell’impugnata decisione. Ed infine, la sanzione di 500,00 euro inflitta alla società reclamante appare del pari equa, avuto riguardo al fatto che la terna arbitrale venne costretta ad abbandonare lo stadio scortata dalle forze dell’ordine a causa del comportamento minaccioso nei suoi confronti da numerose decine di tifosi. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Calcio Potenza S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it