LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.500,00 EURO, INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 28/11/2006 DIRIGENTE ANTONIO FARIELLO, SQUALIFICHE TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE SALVATORE CAMPILONGO E CALCIATORE FABIO PITTILINO, DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SERGIO ERCOLANO (C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA RAVENNA-CAVESE DEL 12 NOVEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO AMMENDA
1.500,00 EURO, INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 28/11/2006 DIRIGENTE
ANTONIO FARIELLO, SQUALIFICHE TRE GARE EFFETTIVE
ALLENATORE SALVATORE CAMPILONGO E CALCIATORE FABIO
PITTILINO, DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SERGIO ERCOLANO
(C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA RAVENNA-CAVESE DEL 12
NOVEMBRE 2006).
Avverso le decisioni del Giudice Sportivo riportate in epigrafe ha
interposto rituale reclamo la società Cavese sostenendo con riguardo alla
squalifica irrogata all’allenatore Campilongo che la leggera spinta inferta con
entrambe le mani all’assistente arbitrale non costituisca atto di violenza ma
più semplicemente comportamento irriguardoso ed antisportivo da punire con
una squalifica non superiore alle due gare effettive.
Analoga riduzione si chiede per la squalifica inflitta al calciatore
Pittilino, avuto riguardo alle circostanze, desumibili dal referto arbitrale, che il
gesto incriminato è stato compiuto dal Pittilino “a gioco in svolgimento” e che
l’avversario colpito ha potuto riprendere il gioco “senza ulteriori conseguenze”.
Anche il gesto del calciatore Ercolano – manata al volto di un
avversario che lo tratteneva – va inquadrato nella diversa e più tenue
categoria del comportamento antisportivo passibile di una squalifica non
superiore ad una gara.
Per quanto attiene alla inibizione del dirigente Antonio Fariello fino a
tutto il 28/11/2006, si sostiene che dalla lettura degli atti ufficiali emerge in
maniera chiara ed evidente come il comportamento del Fariello possa e
debba configurarsi come irriguardoso piuttosto che offensivo, sicchè, tenuto
conto della totale assenza di precedenti in capo al suindicato dirigente, la
condotta posta in essere dallo stesso merita la sanzione minima
dell’ammonizione o, tutt’al più, una inibizione di durata inferiore.
Anche l’ammenda di 1.500,00 euro a carico della società Cavese
merita una congrua e significativa riduzione, avuto riguardo all’assenza di
qualunque intento lesivo da parte dei sostenitori ed alla mancanza di qualsiasi
conseguenza dannosa commessa con il lancio dei fumogeni.
Nel corso della richiesta audizione personale l’avv. Cozzone ha
ulteriormente illustrato motivi del gravame.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltate le
argomentazioni svolte dal patrocinatore della reclamante, esaminati gli atti, è
dell’avviso che le doglianze mosse avverso la decisione del Giudice Sportivo
sono destituite di fondamento.
Ed invero, l’allenatore Campilongo, spingendo volontariamente con
entrambe le mani l’assistente arbitrale e facendolo indietreggiare di circa un
metro, ha posto in essere un comportamento indubbiamente violento nei
confronti del suddetto, correttamente sanzionato dal Primo Giudice con la
squalifica per tre gare effettive.
Per quanto riguarda il calciatore Pittilino deve ritenersi, in ossequio al
generale principio di cui all’art.14 comma 2 bis lett. B) che la sanzione irrogata
sia equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, che deve essere
qualificato come violento. Orbene non vi è chi non veda che il colpire con una
gomitata un avversario costituisce un atto oggettivamente idoneo a causargli
un danno fisico e quindi un comportamento violento ed antisportivo, ancora
più grave se si osserva che l’intervento scorretto avvenne a palla lontana e
costrinse il calciatore avversario ad uscire dal terreno di gioco per essere
soccorso – vedi rapporto dell’arbitro.
Anche la manata al volto inferta, al giocatore avversario che lo
tratteneva, dal calciatore Ercolano costituisce un caso di condotta gravemente
antisportiva, avuto riguardo al fatto che il giocatore dovette essere soccorso
dai sanitari, e come tale correttamente sanzionato ai sensi dell’art. 14 comma
2 bis lett. A) C.G.S. – vedi rapporto dell’assistente arbitrale.
Per quanto attiene alla inibizione inflitta al dirigente Antonio Fariello si
rileva che essa appare equa, ove si consideri che lo stesso, anziché placare
gli animi dei calciatori della Cavese, si unì agli stessi nel rivolgere una serie di
insulti all’arbitro, che aveva espulso l’allenatore Campilongo (vedi relazione
del collaboratore dell’Ufficio Indagini).
Infine, appare adeguatamente graduata la misura dell’ammenda
comminata alla società, tenuto conto dei numerosi lanci di fumogeni sul
terreno di gioco da parte dei sostenitori della Cavese, che provocarono anche
il danneggiamento del tunnel mobile posizionato all’uscita del sottopassaggio
a protezione dei calciatori e della terna arbitrale - vedi rapporto del
Commissario di Campo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Cavese 1919 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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