LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE ALLENATORE STEFANO CUOGHI (C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA SALERNITANA-FOGGIA DEL 12 NOVEMBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
QUATTRO GARE EFFETTIVE ALLENATORE STEFANO CUOGHI (C.U.
N.79/C DEL 14/11/2006 GARA SALERNITANA-FOGGIA DEL 12
NOVEMBRE 2006).
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la U.S. Foggia
S.p.a. sostenendo l’assenza della reiterazione e la levità della condotta
antisportiva del sig. Cuoghi nonché l’assoluta assenza del nesso di causalità tra
la condotta dell’allenatore e la rissa scoppiata a fine gara, atteso che
l’atteggiamento del suddetto, limitatosi ad un solo epiteto offensivo nei soli
confronti dell’allenatore della squadra avversaria, è stato soltanto un momento
del concitato post-partita e non ciò che ha agitato gli animi dei calciatori e
scatenato la rissa di fine gara.
Ha concluso affermando che la condotta del sig. Cuoghi, seppure censurabile
sul piano dell’opportunità, sia da considerare per il tipo delle espressioni usate e
con riguardo al contesto in cui tale frase è stata proferita una semplice condotta
antiregolamentare, che porta ad escludere la sussistenza dell’aggravante di cui
all’art.14, comma 1 lett.F) C.G.S.-.
Ha chiesto, pertanto, la riduzione della squalifica nei limiti del presofferto e
comunque nella misura di due giornate di gara.
Nel corso della richiesta audizione personale l’avv. Mattia Grassani,
delegato a rappresentare la società reclamante, ha ulteriormente illustrato i
motivi del gravame.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltate le argomentazioni
svolte dal patrocinatore della reclamante, esaminati gli atti, osserva che le
doglianze mosse verso l’impugnata decisione sono destituite di fondamento. Ed
invero, circa l’asserita inesistenza della reiterazione nella condotta posta in
essere dal sig. Cuoghi osserva la Commissione che dalla relazione del
collaboratore dell’Ufficio Indagini si evince che “al 35° del secondo tempo, a
seguito di un contrasto di giuoco non sanzionato, l’allenatore del Foggia, sig.
Cuoghi, protestava vivacemente nei confronti del direttore di gara e, reagendo
alle lamentele dell’allenatore della Salernitana, gli si rivolgeva urlando “ti faccio
un culo così” accompagnando la frase con la mimica delle mani. Tale fatto
determinava la reazione verbale dei componenti della panchina della squadra
avversaria, essendo stato il contatto fisico impedito dai dirigenti delle squadre
presenti e, successivamente, dall’intervento dell’assistente arbitrale operante nei
pressi del direttore di gara” …omissis.
Inoltre nell’allegato al rapporto dell’arbitro si legge testualmente ”a fine
gara, immediatamente dopo il mio triplice fischio finale, sul terreno di gioco di
fronte alle due panchine, l’allenatore della società Foggia sig. Cuoghi si rivolgeva
con tono minaccioso verso l’allenatore della Salernitana sig. Novelli urlandogli le
seguenti parole: “stai zitto e vai a fare in culo sei a meno quattro”. A seguito di
tale provocazione si creava un capannello tra calciatori di entrambe le squadre il
quale sfociava dopo pochi istanti in una rissa alla quale prendevano parte i
seguenti calciatori da me identificati”…omissis.
A tale rissa partecipavano inoltre calciatori delle due società da me non
identificabili dai numeri di maglia, ma soltanto dalla tuta sociale o dai giacconi
con il logo delle rispettive società”…omissis.
Dopo circa due minuti, le forze dell’ordine riuscivano a sedare la rissa e si
poteva così rientrare negli spogliatoi senza ulteriori incidenti “…omissis.
Come correttamente evidenziato dal direttore di gara furono
l’atteggiamento minaccioso tenuto dall’allenatore del Foggia e la frase offensiva
dallo stesso pronunciata nei confronti del suo omologo della Salernitana a
provocare la rissa tra i calciatori delle due squadre, i cui animi erano già
esacerbati per quanto avvenuto circa quindici minuti prima sempre a causa delle
espressioni offensive rivolte dallo stesso Cuoghi all’allenatore della squadra
avversaria.
Appare evidente quindi la sussistenza del nesso di casualità tra i reiterati
comportamenti offensivi e minacciosi posti in essere dal Cuoghi nell’arco
temporale di circa quindici minuti, ritenuti a ragione particolarmente gravi dal
Giudice Sportivo per aver provocato, nella totale assenza di altre cause
scatenanti, la rissa accesasi a fine gara sul terreno di gioco tra i calciatori delle
due società – vedi al riguardo il rapporto dell’Ispettore di Lega.
Correttamente, pertanto, è stata ritenuta dal Giudice Sportivo la
sussistenza dell’aggravante di cui all’art.14, comma 1 lett F) C.G.S. con la
conseguente irrogazione di quattro giornate di squalifica all’allenatore della
società reclamante.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Foggia S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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