LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI CRISTIAN AGNELLI E ANDREA CAMMAROTA (C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA SALERNITANA-FOGGIA DEL 12 NOVEMBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI CRISTIAN AGNELLI E ANDREA CAMMAROTA (C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA SALERNITANA-FOGGIA DEL 12 NOVEMBRE 2006). Con atto in data 14/11/2006 la società Salernitana Calcio 1919 S.p.a. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe. Successivamente la suddetta con fax datato 15/11/2006 ha rinunciato al gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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