LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CARMINE CIOFFI (C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA ANDRIA BAT-RENDE DEL 12 NOVEMBRE 2006) .

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.94/C del 29/11/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CARMINE CIOFFI (C.U. N.79/C DEL 14/11/2006 GARA ANDRIA BAT-RENDE DEL 12 NOVEMBRE 2006) . La società A.S. Andria Bat S.r.l. impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Carmine Cioffi la squalifica per tre giornate di gara per aver colpito volontariamente con violenza un avversario, disinteressandosi del pallone. La reclamante si duole dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, ne chiede la riduzione. Afferma che l’intervento di gioco sarebbe avvenuto lateralmente sul calciatore avversario in possesso del pallone e che l’avversario, spostando la palla, avrebbe reso vana la scivolata del Cioffi, il cui comportamento non avrebbe comunque avuto finalità violente. La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti, rileva che dal rapporto dell’arbitro risulta oggettivamente che nella specie l’incolpato ha posto in essere un comportamento violento, entrando a “piedi pari direttamente sulla gamba del calciatore avversario”. Orbene non vi è chi non veda che il colpire un avversario con un’entrata a piedi pari costituisce un atto scorretto, gratuito ed ingiustificato e ciò indipendentemente dalla circostanza che il Cioffi si sia disinteressato del pallone, (circostanza quest’ultima che peraltro non risulta dal referto arbitrale). Tale comportamento, peraltro chiaramente definito violento dall’arbitro è quindi oggettivamente idoneo a causare un danno fisico all’avversario e, come tale, è sanzionabile con la pena minima edittale prevista dall’art. 14 comma 2 bis C.G.S., correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Andria Bat S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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