LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.104/C del 06/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIACOMO PANICCIA ED AMMENDA 1.000,00 EURO (C.U. N.87/C DEL 21/11/2006 GARA LANCIANO-PERUGIA DEL 19 NOVEMBBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.104/C del 06/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. LANCIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIACOMO PANICCIA ED AMMENDA 1.000,00 EURO (C.U. N.87/C DEL 21/11/2006 GARA LANCIANO-PERUGIA DEL 19 NOVEMBBRE 2006). Esaminati gli atti ufficiali della gara Lanciano-Perugia disputata il 19/11/2006 e terminata con la vittoria del Perugia per 2 a 0, il Giudice Sportivo, con la delibera indicata in epigrafe, ha inflitto la squalifica di tre gare al calciatore del Lanciano Giacomo Paniccia “per comportamento ripetutamente offensivo verso un assistente arbitrale al termine della gara, rientrando negli spogliatoi” ed ha anche irrogato l’ammenda di 1.000,00 euro alla suddetta società “perché soggetti non identificati, ma ad essa riferibili, rivolgevano frasi offensive e minacciose ad un assistente arbitrale al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, e perché propri sostenitori accendevano nel proprio settore quattro bengala”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Lanciano chiedendo una riduzione delle sanzioni e deducendo a sua giustificazione le angherie a suo dire perpetrate dalla terna arbitrale, ed in particolare dall’assistente arbitrale Massimo Melloni il quale, prendendo in giro i calciatori del Lanciano, aveva detto “anche se vi avessi concesso il gol, non avreste mai vinto”. All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Nessuna giustificazione o attenuante è dato ravvisare nel comportamento ripetutamente offensivo del calciatore Paniccia, per cui la squalifica per tre turni appare non eccedere i limiti di una equa sanzione. Del pari, nessuna giustificazione va riscontrata nel comportamento della società, risultando che al termine della gara il presidente della squadra è entrato sul terreno di gioco con atteggiamento minaccioso, venendo però bloccato da tre persone che lo accompagnavano. Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra svolte si impone la reiezione del reclamo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Lanciano S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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