LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.104/C del 06/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE FEDERICI (C.U. N.87/C DEL 21/11/2006 GARA SANREMESE-SUDTIROL DEL 19 NOVEMBBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.104/C del 06/12/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE FEDERICI
(C.U. N.87/C DEL 21/11/2006 GARA SANREMESE-SUDTIROL DEL 19
NOVEMBBRE 2006).
Con atto in data 21/11/2006 la società U.S. Sanremese Calcio S.p.a.
ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in epigrafe.
Successivamente la suddetta non ha fatto seguito al preannunciato
reclamo, per cui si impone ai sensi dell’art.29 comma 9° del Codice di
Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito
della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società U.S. Sanremese
Calcio S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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