LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.104/C del 06/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE PASQUALE BASILICO (A.C. PRATO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.87/C DEL 21/11/2006 GARA VITERBESE-PRATO DEL 19 NOVEMBBRE 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.104/C del 06/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE PASQUALE BASILICO (A.C. PRATO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.87/C DEL 21/11/2006 GARA VITERBESE-PRATO DEL 19 NOVEMBBRE 2006). Squalificato per due gare effettive “per aver colpito con una manata al volto un avversario in azione di gioco”, il calciatore Pasquale Basilico del Prato ha proposto reclamo contro la delibera in epigrafe, chiedendo la riduzione della squalifica ad un solo turno. A sostegno del gravame ha dedotto che nel corso di una azione di gioco, mentre volgeva le spalle all’antagonista, avrebbe alzato istintivamente le braccia con intento difensivo, così colpendo senza intenzione e senza violenza il suddetto. All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che il reclamo sia meritevole di accoglimento. Nel caso in esame appare indifferente che si sia trattato di una gomitata o di una manata, in quanto ciò che rileva è che il fatto sia avvenuto in azione di gioco, mentre i due antagonisti si stavano contendendo il pallone. In sintonia con tutte le decisioni di quest’organo disciplinare, sanzione congrua è la squalifica per un solo turno. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo del calciatore Pasquale Basilico (A.C. Prato S.p.a.) riducendo la squalifica ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it