LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.104/C del 06/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO CALCIATORE PASQUALE BASILICO (A.C. PRATO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.87/C DEL 21/11/2006 GARA VITERBESE-PRATO DEL 19 NOVEMBBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.104/C del 06/12/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO CALCIATORE PASQUALE BASILICO (A.C. PRATO S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.87/C DEL
21/11/2006 GARA VITERBESE-PRATO DEL 19 NOVEMBBRE 2006).
Squalificato per due gare effettive “per aver colpito con una manata al
volto un avversario in azione di gioco”, il calciatore Pasquale Basilico del
Prato ha proposto reclamo contro la delibera in epigrafe, chiedendo la
riduzione della squalifica ad un solo turno.
A sostegno del gravame ha dedotto che nel corso di una azione di gioco,
mentre volgeva le spalle all’antagonista, avrebbe alzato istintivamente le
braccia con intento difensivo, così colpendo senza intenzione e senza
violenza il suddetto.
All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che il reclamo sia
meritevole di accoglimento.
Nel caso in esame appare indifferente che si sia trattato di una gomitata
o di una manata, in quanto ciò che rileva è che il fatto sia avvenuto in azione
di gioco, mentre i due antagonisti si stavano contendendo il pallone.
In sintonia con tutte le decisioni di quest’organo disciplinare, sanzione
congrua è la squalifica per un solo turno.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo del calciatore Pasquale Basilico (A.C. Prato S.p.a.)
riducendo la squalifica ad una gara effettiva.
La tassa non va addebitata.
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