LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.109/C del 12/12/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE DINO PAGLIARI (C.U. N.93/C DEL 28/11/2006 GARA PERUGIA-RAVENNA DEL 26 NOVEMBBRE 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.109/C del 12/12/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE ALLENATORE DINO PAGLIARI (C.U. N.93/C DEL 28/11/2006
GARA PERUGIA-RAVENNA DEL 26 NOVEMBBRE 2006).
Esaminato il referto di uno degli assistenti arbitrali, il Giudice Sportivo
ha inflitto la squalifica di due gare all’allenatore del Ravenna Dino Pagliari “per
comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (r.A.A.)”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, dolendosi della
afflittività della sanzione e chiedendo la riduzione. A sostegno del gravame ha
dedotto che, dissentendo dalla decisione arbitrale consistita nella mancata
concessione di un sacro santo rigore, si sarebbe inoltrato sul terreno di gioco
gridando “vaffanc…”, espressione percepita non dall’arbitro distante, ma
dall’assistente arbitrale prossimo alla panchina.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo
non possa essere accolto.
Non si esclude che l’espressione pronunciata dal Pagliari sia oggi
usata come mera imprecazione nel biasimevole linguaggio giovanile, ma si
respinge che siffatta espressione, anche se praticamente desemantizzata,
possa nel particolare contesto in esame mantenere il valore di mera
imprecazione.
Ed infatti, il comportamento del Pagliari, penetrato in campo per alcuni
metri, dimostra che lo stesso ha diretto all’arbitro l’espressione offensiva,
privandola del valore di mera imprecazione, e cioè di sfogo interno del
soggetto.
In tale situazione, ritiene la Commissione che la sanzione di due turni di
squalifica non ecceda i limiti di una equa sanzione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Ravenna Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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