LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.22/C del 19/09/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA CELANO O. – VAL DI SANGRO DEL 3 SETTEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ CELANO O. (Com. Uff. n. 10/C del 5.9.2006)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.22/C del 19/09/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/2 " GARA CELANO O. – VAL DI SANGRO DEL 3 SETTEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ CELANO O. (Com. Uff. n. 10/C del 5.9.2006) - Si dà atto che la società Celano O. non ha fatto seguito al preannuncio di reclamo di cui al Comunicato Ufficiale in oggetto, con conseguente rinuncia al reclamo stesso, ai sensi dell’art. 29 comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva. - Rimane quindi confermato il risultato della gara acquisito in campo Celano Olimpia 0 – Val di Sangro 1. - La tassa va incamerata (art. 29 comma 8 C.G.S.).
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