LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.22/C del 19/09/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA PERGOCREMA – CARPENEDOLO DEL 3 SETTEMBRE 2006
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.22/C del 19/09/2006
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/2 "
GARA PERGOCREMA - CARPENEDOLO DEL 3 SETTEMBRE 2006
- Il Giudice Sportivo, in base ai poteri d’ufficio previsti dall’art. 24 C.G.S., in ordine alla
verifica della regolarità delle gare rileva:
- che il calciatore Bonomi Matteo era stato sanzionato da squalifica per una giornata
effettiva di gara per recidività in ammonizioni (II Infrazione) in occasione della gara
Play-off SALO’ – RODENGO SAIANO nel Campionato di Serie D 2005-2006 disputata
in data 21 Maggio 2006, allorchè militava nella società RODENGO SAIANO e che lo
stesso non aveva scontato, non avendo la società di appartenenza disputato altra
gara di Campionato nella predetta stagione.
- I suddetti dati emergono documentalmente dal Comunicato Ufficiale n. 172 del
22.5.2006 del Comitato Interregionale L.N.D.
- Tali essendo le emergenze comprovate dagli atti richiamati e sul presupposto che il
calciatore in parola trasferito in forza alla Società Pergocrema è stato da questa
impiegato nella gara ufficiale del Campionato Serie C2 indicata in oggetto, è evidente
che egli non aveva scontato a tale data la giornata di squalifica inflittagli e deve
ritenersi che ricorrano nel caso in esame le condizioni previste dall’art. 17 comma 6
del C.G.S.
- La norma statuisce che le squalifiche non scontate nella stagione sportiva in cui sono
state erogate devono esserlo, anche per il residuo, in quella o in quelle successive.
- Il principio (per espresso richiamo normativo) vale anche se e quando il calciatore
sanzionato abbia cambiato società.
- In forza della stessa disposizione di legge, poi, la o le giornate di squalifica residue
devono essere scontate in occasione delle gare ufficiali nelle quali è impegnata la
prima squadra della nuova società di appartenenza.
- Le conseguenze devono pertanto, obbedire alla disposizione sanzionatoria di cui
all’art. 12 comma 5 lett. a) del C.G.S.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di infliggere alla società Pergocrema la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0 a 3 a favore della società Carpenedolo.
b) di infliggere al calciatore Bonomi Matteo (Pergocrema) una ammonizione (I INFR), per
avere partecipato alla gara in oggetto senza averne titolo, in quanto colpito da
precedente provvedimento di squalifica non ancora scontata.
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