LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.29/C del 26/09/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA TERNANA – SALERNITANA
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.29/C del 26/09/2006
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARA TERNANA – SALERNITANA
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali, nonchè il preannuncio di reclamo della società Ternana,
o s s e r v a
- che, la gara indicata in oggetto non è stata disputata per l’inaccessibilità dello stadio
comunale “L.Liberati” di Terni da parte delle squadre e degli ufficiali di gara tutti
puntualmente sopraggiunti;
- che a norma dell’art. 53 comma 1 delle N.O.I.F. le società hanno l’obbligo di portare a
termine le manifestazioni alle quali si iscrivono;
- che tale obbligo si sostanzia anche nella disponibilità di un adeguato impianto sportivo
ove far disputare le programmate gare di campionato;
- che dagli atti ufficiali emerge l’inadempimento da parte della società Ternana del citato
obbligo.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di infliggere alla società Ternana la punizione sportiva della perdita della gara in
oggetto con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Salernitana.