LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.29/C del 26/09/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA TERNANA – SALERNITANA

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.29/C del 26/09/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " GARA TERNANA – SALERNITANA - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, nonchè il preannuncio di reclamo della società Ternana, o s s e r v a - che, la gara indicata in oggetto non è stata disputata per l’inaccessibilità dello stadio comunale “L.Liberati” di Terni da parte delle squadre e degli ufficiali di gara tutti puntualmente sopraggiunti; - che a norma dell’art. 53 comma 1 delle N.O.I.F. le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono; - che tale obbligo si sostanzia anche nella disponibilità di un adeguato impianto sportivo ove far disputare le programmate gare di campionato; - che dagli atti ufficiali emerge l’inadempimento da parte della società Ternana del citato obbligo. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di infliggere alla società Ternana la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Salernitana.
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