LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.36/C del 03/10/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA SORRENTO – ANDRIA BAT DEL 17 SETTEMBRE 2006 (DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE (Com. Uff. n. 34/C del 29.9.2006)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.36/C del 03/10/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/2 " GARA SORRENTO – ANDRIA BAT DEL 17 SETTEMBRE 2006 (DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE (Com. Uff. n. 34/C del 29.9.2006) - Il Giudice Sportivo, - letta la decisione della Commissione Disciplinare di questa Lega adottata in data 29 Settembre 2006, con cui revoca l’ammonizione al calciatore Rizzo Mauro Vito della società Andria Bat; - rilevato che la delibera di revoca è stata adottata con il mezzo televisivo (Art. 31 a 5 del Codice di Giustizia Sportiva) che ha offerto piena prova della estraneità del calciatore Rizzo Mauro Vito, (Andria Bat) in riferimento all’ammonizione al 41° del primo tempo, mentre viene dimostrato che a commettere il fallo è stato il calciatore n. 5 Pesce Rojas Pietro della medesima società; - ritenuto, pertanto che nei confronti di quest’ultimo, occorre adottare i dovuti provvedimenti disciplinari; - tutto ciò premesso d e l i b e r a - di ammonire il calciatore Pesce Rojas Pietro (Andria Bat) per condotta scorretta verso un avversario (II INFR).
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