LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.36/C del 03/10/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA ROVIGO – PRATO DEL 1° OTTOBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ PRATO
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.36/C del 03/10/2006
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/2 "
GARA ROVIGO - PRATO DEL 1° OTTOBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ PRATO
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali, nonché il reclamo proposto dalla società Prato
- verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,
o s s e r v a
- La società Prato con il reclamo in esame inerente l’incontro disputato il 1°.10.2006
con la società Rovigo, chiede a questo Giudice Sportivo la non applicazione della
specifica automatica per doppia ammonizione in una stessa gara del proprio
calciatore DIAMANTI Alessandro.
- Si rileva che il fatto quale descritto dalla reclamante, comunque appreso, costituisce
evento del tutto sottratto al sindacato del Giudice Sportivo per l’espresso divieto
formulato dall’art. 12/4 C.G.S., il quale consente l’intervento dell’Organo di Giustizia
Sportiva solo quando si siano verificati “fatti che per la loro natura non sono valutabili
con criteri esclusivamente tecnici”.
- Ebbene, nel caso che qui occupa, trattasi di decisione assunta dall’arbitro in forza
dell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, come tale – sempre – sottratta a
gravame.
- Va da ultimo osservato (anche con riferimento a quanto specificato in premessa
richiamando l’art. 31 del C.G.S.) che nessun rilievo assume il documento
videoregistrato di cui è comunque fatto divieto di utilizzo in casi diversi da quelli
espressamente previsti e, nella specie, del tutto ininfluente per le ragioni di diritto
federale sopra svolte.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Prato, confermando i
provvedimenti assunti in riferimento alla gara in oggetto.
- La tassa va incamerata.
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