LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.64/C del 31/10/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA TERNANA – SALERNITANA DEL 24 SETTEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ TERNANA CALCIO SPA AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA (DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE Com. Uff. n. 63/C del 27.10.2006)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.64/C del 31/10/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " GARA TERNANA – SALERNITANA DEL 24 SETTEMBRE 2006 E RECLAMO SOCIETA’ TERNANA CALCIO SPA AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA (DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE Com. Uff. n. 63/C del 27.10.2006) - Il Giudice Sportivo, letta la delibera della Commissione Disciplinare di questa Lega adottata in data 27 Ottobre 2006 con la quale annulla la decisione impugnata e rinvia l’esame di merito a questo Giudice Sportivo - esaminato il reclamo della società Ternana, o s s e r v a - che l’art. 15 lett. c) delle N.O.I.F., stabilisce che le società per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. e quindi l’iscrizione al Campionato di competenza devono dichiarare di avere la disponibilità di un campo di gioco, intendendosi per “disponibilità” la facoltà di utilizzare ed usare il bene senza limiti, restrizioni o condizionamenti; - che essendo lo Stadio “L. Liberati” di Terni di proprietà del predetto Comune, la richiesta “disponibilità “ non può essere ottenuta dalla società che intende avvalersene, se non previa stipulazione di apposita convenzione con l’ente pubblico proprietario; - che la gara in oggetto non si è disputata per l’inaccessibilità dello stadio innanzi citato da parte delle squadre e degli ufficiali di gara tutti ivi puntualmente sopraggiunti; - che nella circostanza, come già emergente dagli atti ufficiali esaminati in occasione della precedente delibera con Com. Uff. n. 29/C del 26.9.2006, è nei fatti riscontrabile che la società Ternana non aveva la facoltà di utilizzo dell’impianto sportivo; - che il venir meno di tale facoltà, con conseguente mancata effettuazione di una gara, non può considerarsi causa di forza maggiore, ma evento la cui responsabilità ricade inevitabilmente sulla società ospitante che si sottrae alla garanzia offerta al momento dell’iscrizione al Campionato; - nè pare apprezzabile la tesi che l’impedimento alla disputa della gara proviene da un soggetto, terzo, quale è l’amministrazione Comunale di Terni, perchè tale assunto si riferisce a problematiche afferenti a rapporti esterni all’ambito federale, che non possono assumere conseguenze pregiudizievoli alla regolare disputa del Campionato e quindi ai legittimi interessi delle altre società che vi partecipano. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dalla società Ternana e di infliggere alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto, con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Salernitana. - La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it