LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 23 maggio 2006 SERIE B TIM Gara Soc. AVELLINO – Soc. VICENZA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 23 maggio 2006 SERIE B TIM Gara Soc. AVELLINO – Soc. VICENZA Il Giudice Sportivo, visti i rapporti dell’Arbitro, degli Assistenti e del collaboratore dell’Ufficio Indagini; ricevuta tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3, a5 e b2 CGS; Rilevato dagli atti ufficiali che: al 25° del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte dell’Avellino, una persona che indossava la divisa sociale della squadra ed era presente all’interno del recinto di giuoco, entrava in campo e colpiva il portiere del Vicenza , Giorgio Sterchele, con un pugno al volto. Il calciatore non riportava lesioni e poteva riprendere regolarmente la partecipazione alla gara, che comunque subiva un interruzione di quattro minuti a seguito di tale episodio. La descrizione del fatto è riportata, in termini conformi ed univoci, sia dall’Arbitro che da un Assistente che dal collaboratore dell’Ufficio Indagini. Non vi è quindi dubbio sulla dinamica della vicenda, che è stata con precisione rilevata da Ufficiali di gara e dal rappresentante dell’Ufficio Indagini, sì che non risulta necessaria l’utilizzazione della prova televisiva richiesta dal Procuratore Federale. Il fatto integra senza alcun dubbio la fattispecie prevista dall’art. 11 commi 1 e 3 CGS. Si è trattato di un atto grave di violenza fisica commesso in danno di un calciatore ad opera di una persona appartenente allo staff societario, presente all’interno del recinto di giuoco per ragioni di servizio. Molteplici appaiono i profili di gravità. In primo luogo, l’oggettività della condotta violenta, idonea a cagionare conseguenze pregiudizievoli per l’incolumità fisica di un calciatore (pugno al volto). In secondo luogo, l’ingiustificabile violazione dei doveri inerenti alle mansioni dell’individuo responsabile dell’atto violento, la cui presenza nel recinto di giuoco si giustificava per finalità esattamente opposte al gesto da lui compiuto. In terzo luogo, il contesto di sistematica violazione, nel corso della gara, di regole elementari di correttezza da parte di numerosi addetti al servizio d’ordine della Soc. Avellino. Risulta, infatti, dagli atti ufficiali che in più occasioni soggetti presenti in campo, in ragione delle mansioni loro affidate dalla Società, hanno assunto condotte offensive ed intimidatorie nei confronti sia dell’Arbitro sia dei due Assistenti. Più in dettaglio, un Assistente è stato gravemente insultato da un appartenente al servizio d’ordine interno, al 15° e 42° del primo tempo. L’altro Assistente è stato vittima di alcuni minuti l’inizio del secondo tempo, in attesa che venissero allontanate persone sempre addette al servizio d’ordine della società, che lo avevano gravemente ingiuriato al momento del suo rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo. Tutte queste condotte, pur non individualmente riferibili all’autore dell’atto violento contro il portiere del Vicenza, vanno considerate in sede di valutazione dell’episodio contro Sterchele, perchè sono indicative di una responsabilità dell’Avellino sul piano della selezione del proprio personale addetto a compiti di servizio all’interno del recinto di giuoco, nonché sul piano della doverosa vigilanza sul loro comportamento durante l’espletamento del servizio. Queste censure sono rafforzate dal rilievo che già in occasione di una precedente gara (Mantova-Avellino del 25/3/06) alcune appartenenti allo staff societario si erano resi autori di gravi intemperanze nei confronti del collaboratore dell’Ufficio Indagini. Sussistono conclusivamente i presupposti per ritenere applicabili le sanzioni previste dall’art. 11 comma 3 CGS per i fatti di violenza particolarmente gravi. Sanzione adeguata in concreto a quanto avvenuto – valutata anche la recidiva - è la squalifica del campo della Soc. Avellino per una giornata di gara, con ammenda di € 35.000,00, comprensiva dell’ammenda nella misura di € 15.000,00 per i reiterati (e sopra dettagliatamente descritti) atti offensivi commessi dal personale di servizio della Società nei confronti dell’Arbitro e degli Assistenti. P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Avellino la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara con ammenda di € 35.000,00. Trasmette alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di sua competenza.
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