LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 23 maggio 2006 SERIE B TIM Gara Soc. AVELLINO – Soc. VICENZA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 355 DEL 23 maggio 2006
SERIE B TIM
Gara Soc. AVELLINO – Soc. VICENZA
Il Giudice Sportivo,
visti i rapporti dell’Arbitro, degli Assistenti e del collaboratore dell’Ufficio Indagini;
ricevuta tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3, a5 e b2
CGS;
Rilevato dagli atti ufficiali che:
al 25° del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte dell’Avellino, una
persona che indossava la divisa sociale della squadra ed era presente all’interno del
recinto di giuoco, entrava in campo e colpiva il portiere del Vicenza , Giorgio Sterchele,
con un pugno al volto. Il calciatore non riportava lesioni e poteva riprendere
regolarmente la partecipazione alla gara, che comunque subiva un interruzione di quattro
minuti a seguito di tale episodio.
La descrizione del fatto è riportata, in termini conformi ed univoci, sia dall’Arbitro che
da un Assistente che dal collaboratore dell’Ufficio Indagini.
Non vi è quindi dubbio sulla dinamica della vicenda, che è stata con precisione rilevata
da Ufficiali di gara e dal rappresentante dell’Ufficio Indagini, sì che non risulta
necessaria l’utilizzazione della prova televisiva richiesta dal Procuratore Federale.
Il fatto integra senza alcun dubbio la fattispecie prevista dall’art. 11 commi 1 e 3 CGS. Si
è trattato di un atto grave di violenza fisica commesso in danno di un calciatore ad opera
di una persona appartenente allo staff societario, presente all’interno del recinto di giuoco
per ragioni di servizio.
Molteplici appaiono i profili di gravità. In primo luogo, l’oggettività della condotta
violenta, idonea a cagionare conseguenze pregiudizievoli per l’incolumità fisica di un
calciatore (pugno al volto). In secondo luogo, l’ingiustificabile violazione dei doveri
inerenti alle mansioni dell’individuo responsabile dell’atto violento, la cui presenza nel
recinto di giuoco si giustificava per finalità esattamente opposte al gesto da lui compiuto.
In terzo luogo, il contesto di sistematica violazione, nel corso della gara, di regole
elementari di correttezza da parte di numerosi addetti al servizio d’ordine della Soc.
Avellino. Risulta, infatti, dagli atti ufficiali che in più occasioni soggetti presenti in
campo, in ragione delle mansioni loro affidate dalla Società, hanno assunto condotte
offensive ed intimidatorie nei confronti sia dell’Arbitro sia dei due Assistenti. Più in
dettaglio, un Assistente è stato gravemente insultato da un appartenente al servizio
d’ordine interno, al 15° e 42° del primo tempo. L’altro Assistente è stato vittima di
alcuni minuti l’inizio del secondo tempo, in attesa che venissero allontanate persone
sempre addette al servizio d’ordine della società, che lo avevano gravemente ingiuriato al
momento del suo rientro negli spogliatoi alla fine del primo tempo. Tutte queste
condotte, pur non individualmente riferibili all’autore dell’atto violento contro il portiere
del Vicenza, vanno considerate in sede di valutazione dell’episodio contro Sterchele,
perchè sono indicative di una responsabilità dell’Avellino sul piano della selezione del
proprio personale addetto a compiti di servizio all’interno del recinto di giuoco, nonché
sul piano della doverosa vigilanza sul loro comportamento durante l’espletamento del
servizio.
Queste censure sono rafforzate dal rilievo che già in occasione di una precedente gara
(Mantova-Avellino del 25/3/06) alcune appartenenti allo staff societario si erano resi
autori di gravi intemperanze nei confronti del collaboratore dell’Ufficio Indagini.
Sussistono conclusivamente i presupposti per ritenere applicabili le sanzioni previste
dall’art. 11 comma 3 CGS per i fatti di violenza particolarmente gravi.
Sanzione adeguata in concreto a quanto avvenuto – valutata anche la recidiva - è la
squalifica del campo della Soc. Avellino per una giornata di gara, con ammenda di €
35.000,00, comprensiva dell’ammenda nella misura di € 15.000,00 per i reiterati (e sopra
dettagliatamente descritti) atti offensivi commessi dal personale di servizio della Società
nei confronti dell’Arbitro e degli Assistenti.
P.Q.M.
delibera di infliggere alla Soc. Avellino la squalifica del campo per una giornata effettiva
di gara con ammenda di € 35.000,00.
Trasmette alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di sua
competenza.